CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011
Imposte indirette – IVA – Istanza di rimborso – Dichiarazione annuale – Trasmissione telematica
Rilevato che
la T. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2271/67/2012, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, il 5.05.2014, con la quale, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, era rigettato il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate per il rimborso Iva relativo all’anno 2004.
Ha riferito che in data 26.10.2005 la società in liquidazione aveva trasmesso telematicamente la dichiarazione annuale Iva, relativa all’anno 2004, evidenziando nel quadro VL un credito finale di € 22.861,00, riportato nel successivo quadro VX, rigo VX4, con ciò manifestando la volontà di chiederne il rimborso. Aveva invece omesso di integrare la richiesta con il successivo modello VR.
In data 22.06.2010 sollecitava la ripetizione di quanto spettante a titolo di rimborso. All’istanza non seguiva alcuna risposta della Agenzia, sicché, formatosi il silenzio-rifiuto, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che con sentenza n. 2/12/2012 accoglieva la domanda della contribuente. L’appello della Agenzia era invece accolto dalla sentenza ora al vaglio della Corte. In sintesi il giudice regionale ha ritenuto fondate le ragioni denegatorie del rimborso perché, in assenza della redazione del modello VR, e dunque di una rituale richiesta di rimborso, si era verificata la decadenza biennale dal diritto al rimborso, prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 546 del 1992.
La ricorrente con un unico motivo si duole della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto inapplicabile la prescrizione decennale del diritto al rimborso, per eccedenza d’imposta, e di contro applicabile la decadenza biennale prevista dal menzionato art. 21 co. 2, qualora mancante la compilazione del modello VR.
Ha chiesto dunque là cassazione della sentenza.
L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza.
Considerato che
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di Iva e ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.(Cass., sent. n. 19115/2016; 5024/2015; 27828/2018).
Si è infatti sostenuto che quando il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, sicché non può trovare applicazione il termine biennale ma quello di prescrizione decennale (Cass., sent. n. 4559/2017; 20678/2014).
D’altronde, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata al momento della cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dall’art. 30 co. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 proprio perché l’attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo.
Questo orientamento interpretativo è coerente con il diritto eurounitario, poiché <<se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l’esatta riscossione dell’imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C-146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell’Iva versata “a monte” basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C-438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d’attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C- 286/94, C-340/95, C401/95, C-47/96, Molenheide e altri).>> (cfr. Cass., sent. n. 9941/2015).
Questa interpretazione ha ormai superato la precedente opzione ermeneutica secondo la quale, qualora non utilizzato il conforme modello ministeriale, ritenuto il solo corrispondente allo schema tipico delineato dall’art. 30 della disciplina sull’Iva, la domanda di rimborso dovesse essere soggetta alla decadenza biennale prevista dall’art. 21 co. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. sent. n. 18920 del 2011; ma nel senso poi prevalso cfr. ad es. già Cass., sent. n. 9794/2010).
Resta ovviamente salvo il potere dell’Amministrazione, anche nell’ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell’attività, di procedere alla verifica della sussistenza del credito del contribuente, il quale, in caso di contestazione , dovrà assolvere all’onere probatorio sullo stesso gravante (Cass., ord. n. 1822/2019). Ma il caso di specie esula da tale ipotesi perché l’Agenzia non ha contestato il credito, invocando invece la sola decadenza formale dal diritto al rimborso per mancato utilizzo del conforme modello ministeriale.
In conclusione il ricorso è fondato e trova accoglimento.
Ritenuto che
La sentenza va dunque cassata e tuttavia, stante l’oggetto della controversia, considerata la mancanza di contestazioni, anche solo prospettate dall’Amministrazione finanziaria in ordine al credito della contribuente, e considerato pertanto che ai fini della decisione nel merito non vi è necessità di alcun accertamento in fatto, la causa può essere decisa ai sensi dell’art. 384 co. 2 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società avverso il silenzio rifiuto della Agenzia al rimborso del credito finale Iva relativo all’anno 2004. Quanto alla regolamentazione delle spese, si ritiene che le precorse incertezze interpretative giustifichino la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre l’Amministrazione va condannata alla rifusione di quelle di legittimità in favore della contribuente, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della T. s.r.l. in liquidazione. Compensa le spese processuali dei due gradi di merito e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore della società delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, nonché accessori come per legge.