CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9005 – Nel giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso da parte dell’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l’Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all’infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall’infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum