CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9163
Opposizione a cartella esattoriale – Omessi contributi a percentuale – Decorrenza del termine di prescrizione – Dichiarazione dei redditi – Valenza di atto interruttivo – Esclusione
Rilevato che
con sentenza n.701 del 2016, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell’opposizione a cartella per contributi omessi e sanzioni, ha ritenuto estinto, per prescrizione, il credito dell’INPS per contributi dovuti da C.P. alla Gestione commercianti per l’anno 2005, decorso il termine dalla data in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, ritenuto intempestivo il primo atto interruttivo posto in essere oltre il termine quinquennale di prescrizione dalla tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2005, in riferimento a pretesa contributiva all’esito della mera acquisizione dei dati contenuti nella denuncia dell’assicurato, dati che l’INPS avrebbe potuto senz’altro acquisire;
la Corte di merito ha, inoltre, ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 2941 cod.civ., versandosi in ipotesi di mera difficoltà di accertamento del credito e non di impossibilità di agire;
avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ulteriormente illustrato con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; C.P. ha resistito con controricorso; E.S. s.p.a. è rimasta intimata;
Considerato che
con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (artt. 2935 cod.civ., 2, commi 26 ss., legge n. 335 del 1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241 del 1997 (come modificato dall’art. 2 d.lgs. n.422 del 1998), 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435 del 2001 come modificato dall’art. 2, d.l. n.n.63 del 2002, conv. con modif. in legge n.112 del 2002), 2, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dal d.P.R. n.435 del 2001, 36-bis, comma 2°, lett. f), e 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973), per avere la Corte di merito affermato la prescrizione dei contributi a percentuale, dovuti alla Gestione commercianti, sebbene le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva, e al suo successivo adempimento, impedissero l’esercizio del diritto alla riscossione anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; conseguentemente alla data di notifica della cartella di pagamento (il 15 marzo 2011 come dedotto dall’opponente anche con ¡1 ricorso in opposizione) non era ancora spirato il termine di prescrizione decorrente dalla data di scadenza del primo termine previsto per l’adempimento dell’obbligo del versamento delle singole rate dei contributi a percentuale relativi all’anno 2005 (il primo dei termini previsti per il versamento dei contributi a percentuale, per il predetto anno, era il 20 giugno 2006);
6. si controverte della decorrenza della prescrizione del diritto dell’INPS ai contributi a percentuale per l’anno 2005, all’esito dell’acquisizione dei dati contenuti nella dichiarazione dell’interessato;
7. la parte controricorrente ha dedotto la novità della proposizione dell’eccezione di prescrizione nei termini illustrati nel ricorso per cassazione, vale a dire con decorrenza dal 20 giugno 2006, data di scadenza del primo termine previsto per l’adempimento dell’obbligo del versamento dei contributi a percentuale (dunque, dalle rispettive date del pagamento), con la conseguente deduzione del termine quinquennale non ancora spirato alla data della notifica della cartella di pagamento (il 15 marzo 2011), contestando, inoltre, esservi stata, nella specie, la notifica della cartella;
8. invero nella sentenza impugnata il tema della prescrizione risulta delibato e dibattuto nei profili della decorrenza del termine, termine indicato, peraltro, da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti (fra le altre, Cass. n.1511 del 2021);
9. vale richiamare, al riguardo, gli insegnamenti di Cass.,Sez.Un., n. 10955 del 2004, in tema di prescrizione estintiva, secondo cui l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, con la conseguente affermazione che la riserva, alla parte, del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso;
10. tanto premesso, e rimarcato che, con il ricorso all’esame, è posto in discussione esclusivamente il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, questa Corte, in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale, ha già fissato il principio secondo cui il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf., fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del 2021);
11. la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale nell’ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);
12. si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti (Cass. n.1511 del 2021);
13. il credito oggetto di causa è relativo alla contribuzione a percentuale dovuta per l’anno 2005, con modalità di riscossione, in due rate annuali (art.18, co.2 d.lgs. n.241 del 1997), per cui il versamento della prima rata andava effettuato entro il giorno 20 giugno 2006, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione;
14. si è anche ritenuto che quanto alla natura dell’indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi quale riconoscimento del debito, ancora questa Corte ha stabilito come alla stessa non possa essere attribuita valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 cod.civ., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito, ma non riconosce il diritto dell’Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata (fra le altre, Cass. n. 33261 del 2021);
15. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2941 cod.civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà (Così Cass. n. 5145 del 2021; n. 22223 del 2020; cfr. anche Cass. n. 25943 del 2015);
16. la sentenza impugnata ha, inoltre, escluso la operatività della sospensione e tale statuizione non è stata specificamente censurata giacché il ricorso investe unicamente la statuizione sul dies a quo della prescrizione ex art. 2935 cod.civ.;
17. la decisione della Corte di merito non si è conformata ai predetti principi e va, pertanto, cassata con rinvio, per nuovo esame, al giudice designato in dispositivo, che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alia Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
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