CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30381
Accertamento – Ricavi non dichiarati – artt. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Indagini sui conti correnti a terzi ma connessi ed inerenti al reddito del contribuente – Ammissibilità
Ritenuto in fatto
1. Con tre distinti avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate di Perugia contestava alla Soc. Coop. a r.l. Agricola A.:
– per l’anno 2002 versamenti non giustificati per € 141.191,48; prelevamenti non giustificati per € 277.865,67; reddito non dichiarato;
– a fini Irpeg, Iva ed Irap – pari ad € 141.191,48;
– per l’anno 2003 versamenti non giustificati per € 44.419,20; prelevamenti non giustificati per € 181.964,35; reddito non dichiarato;
– a fini Irpeg ed Iva – pari ad € 44.419,20 ed ai fini Irap pari ad € 131.282,00;
– per l’anno 2004 versamenti non giustificati per € 176.601.48; prelevamenti non giustificati per€ 47.074,50; reddito non dichiarato – a fini Irpeg ed Iva – pari ad € 176.601,48 ed ai fini Irap pari ad € 242.588,00;
contestazioni cui conseguiva l’irrogazione delle relative sanzioni per l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura per gli importi corrispondenti ai prelevamenti non giustificati.
Con detti atti l’Ufficio contestava che nelle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati ad A.A.R. (amministratrice della società sottoposta a verifica) ed al coniuge U.L.A. risultavano versamenti e prelevamenti, per importi consistenti, per i quali non era stata fornita idonea giustificazione e che, pertanto, venivano ripresi a tassazione come ricavi non dichiarati.
2. La società impugnava detti avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che – previa riunione – accoglieva i ricorsi proposti dalla Soc. Agricola A..
3. L’Ufficio, proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, la quale con sentenza n. 133/1/11 pronunciata il 24.5.2011 e depositata l’1.7.2011, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente agli anni 2003 e 2004, confermando la sentenza di primo grado in relazione all’accertamento per l’anno 2002.
5. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
6. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale deducendo un unico motivo cui la società resiste con controricorso.
7. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 24.9.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “omesso esame dei giudici d’appello in ordine alle questioni dedotte; inammissibilità dell’appello dell’Ufficio finanziario per proposizione di domande ed eccezioni nuove, violazione dell’art. 57 D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, lamentando in particolare che i giudici d’appello avevano omesso di pronunciarsi sulle questioni dedotte in ordine alla ricostruzione del volume di affari e sulla inammissibilità degli argomenti introdotti per la prima volta dall’Ufficio nel giudizio d’appello non prospettati in primo grado, ma neppure contenuti nelle motivazioni degli accertamenti o nei verbali della Guardia di Finanza.
1.2. Detto motivo appare inammissibile non essendo assistito dai prescritti caratteri di autosufficienza e di specificità.
1.3. Le questioni di cui si lamenta l’omesso esame da parte dei giudici di appello non risultano infatti compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass. n. 17049/2015; n. 29368/2017).
1.4. Il motivo si appalesa parimenti inammissibile per difetto di specificità, in quanto le censure della contribuente in ordine alla asserita proposizione di domande ed eccezioni nuove da parte dell’Ufficio, in violazione dell’art. 57 D.Lgs 546/92 si esauriscono nella mera prospettazione di questioni assolutamente generiche.
1.5. Invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 cod. proc. civ.), l’indicazione dei motivi per i quali si richiede la cassazione; motivi, che per costante giurisprudenza devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
1.6. Le formulazioni della specie costituiscono, viceversa, da un lato, una negazione della regola di chiarezza e dall’altro, un tentativo di affidare a questa Corte il compito di scegliere, quali argomentazioni supportino ogni singola doglianza; ma ciò è del tutto incompatibile con la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ. in quanto affiderebbe al giudice di legittimità la facoltà di integrare i motivi di gravame del tutto precluso dalla legge.
2. Con il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione degli art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/73 e 51, comma 2 n. 2 D.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che, i giudici di secondo grado avrebbero attribuito al vincolo coniugale tra i soci ed alla ristretta base familiare della Cooperativa un valore probatorio assoluto, pur in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro che doveva essere fornito dall’Ufficio Finanziario. Inoltre, la presunzione di riferibilità alla Cooperativa ricorrente delle somme transitate sui conti correnti dei singoli soci era ulteriormente affievolita dal fatto che gli stessi avevano proprie aziende ed erano soci o dominus di altre società e comunque l’Ufficio avrebbe dovuto provare (e non semplicemente presumere) la riferibilità di tali conti correnti non alle aziende dei soci, ma al soggetto verificato.
2.1. Detto motivo è infondato.
2.2. Va ricordato che in tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, sicché possono assumere rilievo ai fini delle indagini i conti correnti intestati all’amministratore unico e socio assoluto di maggioranza di una società a responsabilità limitata in ragione di movimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenza alcuna nelle registrazioni contabili; né rileva che il medesimo soggetto sia legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche, essendo in tal caso sufficiente, in difetto della prova contraria circa una più corretta imputazione, ripartire i dati estratti dai conti correnti in proporzione al volume di affari di ciascun ente (Cass. 1.2.2016, n. 1898).
2.3. Va soggiunto che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di accertamento dell’IVA, la presunzione stabilita dall’art. 51, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso soggetto giuridico sottoposto a verifica (Cass. 12.6.2015, n. 12276).
2.4. Dunque, correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento fondato sui significativi movimenti bancari riscontrati nei conti correnti dei soci, avuto riguardo, per un verso, alla assai ristretta composizione della compagine sociale della società sottoposta ad accertamento fiscale (composta da due soli soci) e, per altro verso, al vincolo di coniugio esistente tra gli unici due soci, non in grado di giustificare in alcun modo i rilevanti prelevamenti e versamenti registrati sui rispettivi conti.
2.5. Siffatto accertamento in fatto, adeguatamente e logicamente motivato dal giudice di merito, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità con i motivi in esame, sollecitando a questa Corte, in maniera inammissibile, una rivalutazione dei medesimi elementi probatori già valutati in maniera del tutto plausibile dalla commissione regionale.
3. Quanto al ricorso incidentale con il quale l’Agenzia delle Entrate, deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 218/1997 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, si osserva che l’Agenzia contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione Regionale ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, per il quale era intervenuta l’adesione della cooperativa Agricola A.. Con tale atto di adesione infatti erano stati determinati maggiori ricavi per € 246.219,00 ed accertato un reddito di € 15.310,00. Nello stesso anno 2002 tuttavia cooperativa A. aveva omesso di presentare la dichiarazione redditi ed esercitato l’attività ricettiva in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative.
3.1. Al riguardo la C.T.R. aveva ritenuto di confermare la decisione di primo grado favorevole alla Cooperativa A. nella considerazione che “l’Agenzia avrebbe dovuto provare ulteriormente che i ricavi transitati nei conti correnti fossero ricavi diversi da quelli già accertati in via induttiva con adesione”.
3.2. L’ulteriore attività di accertamento non è tuttavia preclusa ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.Lgs 218/1997, quando, sulla base di nuovi elementi, è possibile accertare un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a € 77.468,53.
3.3. L’art. 2, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 218/1997 sottopone infatti “l’ulteriore azione accertatrice” – che si concretizza in un ampliamento della conoscenza della situazione di fatto rispetto al momento di emanazione del precedente accertamento – alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi i quali devono comportare l’accertamento di un maggior reddito superiore al 50 per cento di quello definito e, comunque, non inferiore a 77.468,53.
3.4. Nel caso di specie di detti elementi pacificamente sussistenti all’atto dell’accertamento con adesione l’ufficio era venuto a conoscenza attraverso le indagini finanziarie svolte ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. 600/73 e 51 comma 2 n. 7 del D.P.R. 633/72, talché non può essere condiviso l’assunto della C.T.R. che, in difetto di ulteriore prova, “deve essere confermato l’accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2002”.
3.5. L’art. 2 citato invero esige unicamente la presenza di elementi non apprezzati nel precedente avviso e l’acquisizione della loro conoscenza in un momento successivo. Infatti, come affermato da questa Corte “requisito di legittimità per l’esercizio del potere integrativo o modificativo dell’accertamento già notificato al contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria, sotto pena di nullità, è la conoscenza sopravvenuta di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso che devono essere espressamente indicati per assolvere al controllo sulla posteriorità dei fatti sui quali l’ufficio impositore fonda una nuova pretesa. Nell’ipotesi di p. v. c. redatto nei confronti di terzi, l’obbligo dell’allegazione dell’atto richiamato sussiste sempre che non si tratti di atto già conosciuto dal contribuente” (cfr. Cass. 20.5.2011, n. 11231).
4. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre deve essere accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate con rinvio degli atti alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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