CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30473
Impugnazione di licenziamento con il c.d. rito Fornero – Rapporto di lavoro subordinato tra le parti e illegittimità del licenziamento – Competenza territoriale
Rilevato che
il Tribunale di Treviso con ordinanza riservata, depositata il 26/2/2019, sollevava il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 17 maggio 2018, con la quale questo giudice aveva declinato la propria competenza a favore di quella del giudice del lavoro di Treviso a decidere la causa di opposizione (ex art. 1, comma 51 della l. 92/2012) promossa da E. Spa nei confronti V. B. a seguito di ordinanza emessa nella fase sommaria dell’impugnazione di licenziamento con il c.d. rito Fornero.
A fondamento del regolamento il giudice di Treviso ha osservato che il tribunale di Palermo, dopo aver pronunciando nel merito ritenendo esistente un rapporto di lavoro subordinato ed annullato il licenziamento comminato al B. in data 1 luglio 2016, non potesse, in ogni caso, ritenersi incompetente quale che fosse la concezione da accogliere sulla natura della causa di opposizione (quale prosecuzione del giudizio sommario o quale autonomo gravame).
B. V. si è costituito in giudizio e si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Interpellato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva l’accoglimento del proposto conflitto dovendosi dichiarare la competenza del giudice di Palermo.
Ritenuto che
1. – E’ invero pacifico nel caso in esame che il giudice di Palermo abbia declinato la incompetenza per territorio a favore di quella del tribunale di Treviso, dopo la proposizione da parte di E. spa dell’opposizione ex art. 1, comma 51 l. 92/2012 avverso l’ordinanza con cui, a chiusura della fase sommaria, lo stesso giudice aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e dichiarato l’illegittimità del licenziamento, con condanna della E. spa al pagamento dell’indennità risarcitoria.
2. – Tanto premesso, il regolamento di competenza proposto dal tribunale di Treviso va accolto.
3. – . Va anzitutto ricordato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire anche di recente (Cass. ord. 10516/2019), nel rito ordinario del lavoro ex art 409 c.p.c., la disposizione dell’art. 428, primo comma, c.p.c., secondo la quale l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., va intesa – avuto riguardo alla disciplina riservata all’incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall’art. 4 della l. n. 353 del 1990) – nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 c.p.c., in quanto il legislatore, con la nuova normativa, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza.
4. – Per quanto concerne il giudizio cautelare ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. questa Corte ha pure affermato (Cass. 18624/2017) che nel rito del lavoro la scelta del foro competente operata dal ricorrente che agisce in sede cautelare ante causane in caso di esplicito accertamento della correttezza della scelta da parte del giudice o di mancata formulazione dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio successivo.
5. – Venendo specificamente al rito previsto dalla legge n. 92/2012, per l’impugnazione dei licenziamenti da essa regolati, questa Corte ha anzitutto messo in rilievo la struttura bifasica del giudizio, dato che ad una prima fase ad istruttoria sommaria segue una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce la prosecuzione (Cass. n. 9458/2019 e n. 21720/2018).
6. – Ne ha fatto conseguentemente discendere, in relazione al profilo dell’incompetenza per territorio, che il vincolo di strumentalità che correla le due fasi impone di affermare che la domanda per la fase sommaria preannuncia una scelta processuale che, per lo stesso principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l’incompetenza già nella prima fase. Pertanto qualora il difetto di competenza non sia ivi rilevato questa rimane incardinata nell’ufficio giudiziario inizialmente adito (Cass. ord. 18263/2017).
7. – Esigenze di coerenza logica e di aderenza ai dati normativi citati, impongono di confermare ora la validità della medesima soluzione anche con riferimento al termine stabilito per il rilievo d’ufficio del difetto d’incompetenza nel c.d rito Fornero, oltre il quale scatta la preclusione processuale.
8. – Anche per quanto concerne questo aspetto, esistono del resto le stesse esigenze di celerità e di certezza valevoli in generale per il rito ordinario (Cass. ord. 10516/2019), le quali inducono ad accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza pure nel rito speciale ex art. 1, comma 51 l. 92/2012, il cui rilievo quindi, anche d’ufficio, va operato in limine litis, e la decisione sulle quali va emanata in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni.
9. In nessun caso, comunque, nell’ambito del predetto rito è possibile dichiarare la propria incompetenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, ancorché all’esito della fase sommaria. Una simile soluzione assume infatti connotazioni asistematiche e contrasta con qualsiasi criterio contenutistico piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale) applicabile nella soluzione della questione, essendo evidentemente incongruo dichiarare la propria incompetenza per territorio dopo aver giudicato nel merito la domanda ed aver quindi posto in essere un’attività che logicamente presuppone l’affermazione della propria competenza.
10. – Il regolamento proposto va dunque accolto dovendosi dichiarare l’incompetenza del tribunale di Treviso e la competenza per territorio del tribunale di Palermo, davanti al quale le parti vanno rimesse; anche per la regolazione delle spese processuali di questo procedimento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Palermo davanti al quale rimette le parti anche per la regolazione delle spese, processuali.
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