CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30473 – Nel rito previsto dalla legge n. 92/2012, per l’impugnazione dei licenziamenti da essa regolati, in nessun caso è possibile dichiarare la propria incompetenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, ancorché all’esito della fase sommaria