CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2022, n. 34193
Lavoro – Contratti di collaborazione a progetto – Genericità dei progetti – Conversione in rapporti di lavoro subordinato – Avviso di addebito – Opposizione – Rigetto
Rilevato che
La Corte d’Appello di Bologna, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l’opposizione proposta da M. spa – Divisione Commerciale ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
Come già il primo giudice, riteneva la Corte che i progetti fossero carenti di specificità ma, a differenza di quanto affermato dal tribunale, riteneva che dall’art. 69 d. lgs. n. 276/03 seguisse una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.
Avverso la sentenza ricorre M. spa per due motivi.
L’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, è rimasto intimato.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 69, co. 1 e 2 d. lgs. n. 276/03 per avere la Corte territoriale ritenuto generici i progetti.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia erronea valutazione dell’art. 69, co. 1, d. lgs. n. 276/03, anche contraria al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La Corte avrebbe errato nell’applicare la presunzione assoluta laddove bene aveva fatto il giudice di primo grado a ritenere la presunzione solo relativa e a escludere la prova della subordinazione.
Il primo motivo è inammissibile. Esso solleva una questione – quella della genericità o meno del progetto – su cui è caduto il giudicato interno. Come emerge dalla sentenza, già il tribunale aveva dichiarato la genericità dei due progetti e sul punto la società non aveva svolto appello incidentale, rinunciando a svolgere difese. Su tale questione preliminare era dunque sceso il giudicato interno, nonostante la motivazione ad abundantiam della Corte in punto di laconicità del progetto, donde l’inammissibilità del motivo (Cass. 194/02, Cass. 5150/03).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio verte su due contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1, co. 24 l. n. 92/12 all’art. 69 d. lgs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva.
In entrambi i casi, alla genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Prima della novella, questa Corte ha più volte affermato che il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 nell’originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, e restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass. 12820/16, Cass. 17707/20, Cass. 27543/20; Cass. 24636/22). Accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. Cass. 17127/16, Cass. 17707/20).
Per i contratti conclusi successivamente all’arti, co. 24 l. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica. È stato lo stesso legislatore, onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo, ad escludere la presunzione semplice di subordinazione e ad affermare che, all’invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.
Nulla sulle spese essendo l’Inps rimasto intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
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