CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909
Tributi – Contenzioso tirbutario – Procedimento – Appello – Notifica eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario – Nullità della notifica – Contumacia dell’appellato – Effetti – Cassazione con rinvio della sentenza di appello
Rilevato che
– L.A.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, depositata il 13 giugno 2011, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2000;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ha accolto il gravame erariale, ritenendo legittimo l’atto impositivo sia nella parte in cui ha qualificato l’agevolazione finanziaria riconosciuta al contribuente ai sensi della I. 19 dicembre 1992, n. 488, quale contributo in conto capitale, in quanto tale rilevante quale sopravvenienza attiva, sia nella parte in cui ha contestato l’omessa conservazione e contabilizzazione di operazioni passive;
– il ricorso è affidato a cinque motivi;
– resistono, con unico controricorso, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16, 17, 20 e 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per inesistenza della relativa notifica, effettuata al difensore non domiciliatario nel giudizio di primo grado e, dunque, a soggetto estraneo al giudizio di primo grado;
– con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16, 17, 20 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, e 325 c.p.c., poiché, accertata l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, la Commissione regionale avrebbe dovuto dare atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, astenendosi dal pronunciarsi sui motivi di gravame;
– i motivi, esaminabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, nei limiti che seguono, fondati;
– dall’esame degli atti si evince che, come allegato dal ricorrente, l’atto di appello dell’ufficio è stato notificato presso il dott. A.B.G., difensore del contribuente nel giudizio di primo grado, benché presso lo stesso non era stato eletto domicilio – eletto presso lo studio legale C. – e a ciò aveva fatto seguito lo svolgimento del giudizio di secondo grado nella sua contumacia;
– orbene, in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario (cfr. Cass. 17 febbraio 2017, n. 4233; vedi, altresì, sulla natura del vizio della notificazione e sui suoi effetti, Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916);
– tale nullità, in quanto non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.;
– all’accoglimento, nei limiti riferiti, dei primi due motivi di ricorso segue l’assorbimento dei motivi in cui il contribuente si duole della motivazione apparente della sentenza impugnata (terzo motivo), della violazione e falsa applicazione dell’art. 55, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (quarto motivo) e della violazione e falsa applicazione degli artt. 7, primo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212, e 3, I. 7 agosto 1990, n. 241 (quinto motivo);
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti riferiti, il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.
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