CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29367 – In tema di contributo collegato alla messa in mobilità del personale, il datore di lavoro che invochi la riduzione dell’onere economico su di sé gravante, in applicazione dell’art. 5, comma 5, della l. n. 223 del 1991, è tenuto a dimostrare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per averne diritto, inclusa l’assenza di collegamenti tra l’impresa che colloca in mobilità i dipendenti e quella che li assume