CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29474 – L’interesse ad agire – quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire