CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31196
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Successivo contratto di lavoro subordinato – Mansioni di direttore di magazzino – Inquadramento – Accertamento – Risarcimento del danno da demansionamento – Regolarizzazione contributiva
Rilevato che
1. G.P. C. convenne in giudizio M. s.r.l. ed espose di aver lavorato per la convenuta senza soluzione di continuità dal 22.4.1998 al 3.6.2008, quando si era dimesso, con mansioni di direttore di magazzino in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 1.4 al 31.12.1999) e poi con contratto di lavoro subordinato ed inquadramento nel secondo livello del c.c.n.l. di categoria (un primo contratto del 2.10.2000 ed un secondo del 6.11.2007).
Chiese l’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di quadro o, al più, di impiegato di primo livello e la condanna della convenuta al pagamento di € 139.218,23 a titolo di differenze retributive ed indennità di mancato preavviso, tenuto conto delle ragioni che lo avevano indotto a rassegnare le dimissioni.
Domandò anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno da demansionamento ed alla regolarizzazione contributiva. La M. s.r.l. si costituì per resistere al ricorso di cui chiese il rigetto. L’Inps costituendosi eccepì la prescrizione estintiva dei contributi.
2. Il Tribunale di Brindisi rigettò le domande mentre la Corte di appello di Lecce lo accolse in parte e dichiarò la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22.4.1998 al 3.6.2008 con l’inquadramento nel 2 livello del c.c.n.l. e condannò la società appellata alla regolarizzazione contributiva dal 22.2.2000 e per i periodi non coperti da contribuzione, prescritti i contributi pregressi. Confermò nel resto la sentenza di primo grado osservando che nulla era stato domandato per differenze retributive in relazione al livello di inquadramento attribuitogli nei periodi di formale assunzione né in quelli intermedi privi di un rapporto regolarizzato. Inoltre, accertò che la transazione intercorsa tra le parti nel 2003 non era stata mai impugnata.
Neppure riconobbe le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso evidenziando che non erano state dimostrate le ragioni poste a fondamento della domanda.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.P.C. affidato a quattro motivi. La M. s.r.l. e l’Inps sono rimaste entrambe intimate. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo omesso la Corte di pronunciare su tutta la domanda di inquadramento contrattuale avendo omesso di accertare se l’inquadramento nel secondo livello era riferito all’intero periodo (anche quello in nero) e non avendo pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti da ritenersi implicitamente avanzata.
5. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo omesso la Corte di pronunciare sulla domanda di differenze retributive. Sostiene il ricorrente che con riguardo ai periodi di lavoro “in nero” la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se erano dovute differenze tra quanto percepito ed il livello di inquadramento accertato. Deduce che non sarebbe stata necessaria una specifica domanda essendo sufficiente aver chiesto in giudizio il pagamento della somma maggiore o minore spettante.
6. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante l’identità delle questioni trattate, pur sotto diversi profili, sono entrambi inammissibili poiché non intercettano entrambe le rationes decidendi della sentenza che non solo ha ritenuto che la domanda di differenze retributive per i periodi di lavoro in nero non fosse stata avanzata ma anche che tra le parti era intervenuta nel 2003 una transazione mai impugnata. Tale seconda ed autonoma ratio decidendi non viene incisa dalle censure che sono perciò inammissibili.
7. Altrettanto deve dirsi con riguardo al terzo motivo di ricorso che ha ad oggetto la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. con riguardo all’interpretazione della domanda giudiziale che, ad avviso del ricorrente, era comprensiva di ogni e qualsiasi differenza retributiva spettante.
8. Il quarto motivo censura la sentenza per avere in violazione degli artt. 1362, 1965 e 2113 c.c. per avere la Corte ritenuto che tra le parti era intercorsa una transazione ex art. 2113 c.c. non impugnata dal ricorrente.
8.1. Ancora una volta la censura deve essere dichiarata inammissibile poiché il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l’esistenza di una transazione mai impugnata ha trascurato di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione invece era stata oggetto di contestazione.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della società e dell’Inps, rimasti intimati, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
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