CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31197

Lavoro – Contratti a progetto – Art. 61, d.lgs. n. 276/2003 – Natura subordinata del rapporto – Accertamento

Rilevato che

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva respinto la domanda avanzata da A. P. nei confronti di R. s.r.l. e M. s.r.l. che aveva chiesto che si accertasse e dichiarasse che nel periodo dal 23.3.2011 al 18.10.2013 – quando aveva lavorato in virtù di due contratti a progetto anche prorogati – tra le parti era intercorso invece un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle convenute ed aveva domandato la condanna al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che i contratti intercorsi tra le parti fossero legittimi essendo stato individuato un programma di lavoro che integrava lo specifico progetto previsto dall’art. 61 comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2003. Inoltre, ha accertato che il lavoratore aveva sempre prestato la sua attività, inerente al progetto convenuto, con ampi margini di autonomia. Ha escluso che al contratto a progetto si applicasse la disciplina delle proroghe prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001.

Ha del pari escluso la continuità tra i due rapporti, la temporanea prosecuzione dell’ultimo e la prestazione dell’attività in maniera promiscua nei confronti di entrambe le società. Infine, ha ritenuto assorbita la questione relativa al recesso ed alla fondatezza dell’eccezione preliminare di decadenza avanzata.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A. P. affidato a due motivi. La R. s.r.l. e la M.s.r.l. sono rimaste intimate. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

Considerato che

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 comma 1 e dell’art. 69 comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2003.

4.1. Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto corrispondente al modello legale il progetto consacrato nel contratto ed osserva che, in tale situazione di fatto, non era necessario dimostrare l’esistenza anche dei requisiti della subordinazione.

4.2. Evidenzia inoltre che le attività descritte e ritenute dalla Corte idonee ad integrare il progetto erano in realtà quelle proprie di un qualsiasi impiegato o funzionario di un ufficio commerciale.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 per avere il giudice di secondo grado trascurato di considerare che, come era stato allegato, il P. aveva lavorato in due periodi senza alcuna copertura contrattuale e comunque senza che vi fosse uno specifico progetto.

6. Il ricorso è fondato.

6.1. Occorre premettere che alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella sua formulazione originaria (poi sostituito dalla l. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. a), modificato del d.l. n. 83 del 2012, art. 24 bis, comma 7, conv. in l. n. 134 del 2012, ed ancora del d.l. n. 76 del 2013, art. 7, comma 2, lett. c), conv. in l. n. 99 del 2013, ed infine abrogato del d.lgs. n. 81 del 2015, art. 52, di attuazione del c.d. jobs act) posto che i contratti sono rispettivamente del 23.3.2011 e 1.5.2012.

6.2. Tenuto conto della nozione di contratto a progetto applicabile, pertanto, è necessario che l’attività che ne costituisce l’oggetto presenti le caratteristiche della collaborazioni continuativa e coordinata e sia riconducibile “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordInamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.

6.3. L’assenza del progetto di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (cfr. tra le altre Cass. 29/03/2017 n. 8142).

6.4. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (cfr. Cass. 06/09/2016 n. 17636, Cass. n. 8142 del 2017 cit. e anche Cass. 02/12/2020 n. 27543). Il progetto per essere specifico deve avere un contenuto che – sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa – deve essere comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (cfr. Cass. 25/02/2019 n. 5418, 27/04/2021 n. 11109 e recentemente Cass.22/03/2022 n. 9339).

6.5 Come ben chiarito da questa Corte (cfr. la citata Cass. 5418 del 2019) “In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative dì risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro.”

6.6 Nella specie la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei su enunciati principi avendo ritenuto sufficiente per individuare il progetto la generica indicazione dell’ “attività di supporto organizzativo finalizzato alla ottimizzazione del flusso di attività” senza tuttavia verificare la specificità del progetto o del programma di lavoro valutandone in termini di risultato l’idoneità a conseguire un risultato diverso da quello oggetto dell’ attività ordinaria della società.

7. Ne segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi su enunciati.

8. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.