CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19651

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 – Pagamento integrale del debito – Effetti – Cessazione materia del contendere – Estinzione del giudizio

Fatti di causa

F.S. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Bari l’intimazione di pagamento notificatagli da E. Sud s.p.a. in data 6.8.2012 a mezzo del servizio postale, in relazione ad II.DD. ed IVA per gli anni 1992 e 1993, per l’importo di € 113.453,04, deducendo tra l’altro l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento ivi richiamata, nonché della stessa intimazione, il difetto di motivazione e la mancata allegazione della cartella in discorso. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Bari e con E. Sud s.p.a., l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza del 14.11.2013, confermata dalla C.T.R. della Puglia con sentenza del 11.12.2014, con cui venne respinto l’appello del contribuente.

F.S. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. L’agente della riscossione, benché regolarmente intimato, non ha resistito, ma Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADeR), ente ad esso subentrata per effetto del disposto dell’art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, a far data dal 1.7.2017, ha depositato “memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c.” datata 31.10.2019.

Ragioni della decisione

1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso – né valutare la ritualità della costituzione in giudizio di ADeR – in quanto il ricorrente, con la memoria datata 6.11.2019, tempestivamente depositata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge n. 225 del 2016, producendo anche la documentazione attestante la comunicazione dell’Agente stesso, nonché (in tesi) l’insussistenza di alcun debito residuo, per essere stati effettuati i pagamenti dovuti.

Ha chiesto, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

1.2 – Sul punto, è ormai consolidato l’orientamento affermato da Cass. n. 24083/2018, secondo cui “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato“. Ebbene, ferma la pacifica proposizione dell’istanza ex art. 6 cit. da parte del ricorrente, cui è seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, non sussiste nella specie anche la prova dell’integrale pagamento delle somme dovute, giacché dall’estratto di ruolo rilasciato da ADeR – Ufficio di Bari, in data 18.10.2019, non è possibile evincersi l’integrale pagamento delle somme come riepilogate dall’esattore in detta comunicazione.

Ne consegue che non può procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, dovendo invece dichiararsi, come da orientamento prima richiamato (e pienamente condiviso), l’estinzione del giudizio di legittimità, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del ricorrente.

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, stante la natura incentivante della definizione agevolata e il significato da attribuire al correlativo impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal contribuente in seno alla dichiarazione rivolta all’agente della riscossione ex art. 6 cit. (v., in tal senso, Cass. n. 10198/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.