CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25057
Omessi contributi – Cartella esattoriale – Opposizione – Sospensione dei termini di pagamento per eventi sismici ed eruttivi dell’Etna – Novero dei beneficiari – Esclusione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da G.S. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi dovuti nel periodo novembre 2002-gennaio 2003, ritenendo che l’impresa rientrasse, in ragione del comune ove ha sede legale (Catania), nel novero dei beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi disposta a seguito degli eventi sismici ed eruttivi dell’Etna;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che G.S. s.r.l. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di censura, l’INPS si duole che i giudici territoriali abbiano ritenuto che l’appello non contenesse specifiche critiche alla pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna controricorrente;
che la censura è inammissibile per difetto d’interesse, non avendo i giudici territoriali fatto seguire al rilievo di genericità dell’appello alcuna statuizione d’inammissibilità del gravame;
che, con il secondo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’O.P.C.M. n. 3555/2006 e dei d.P.C.M. nn. 25105/2002, 10727/2003, 20433/2005, 24637/2006, 29768/2008 e 33020/2008, in relazione all’art. 5, l. n. 2248/1865, all. E, per avere la Corte di merito ritenuto che l’O.P.C.M. n. 3555/2006, con la quale era stato rideterminato l’elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi in analogia con quello indicato nell’O.P.C.M. n. 3442/2005, che era stata annullata dal giudice amministrativo, fosse stata emanata in carenza di potere per essere insussistenti i presupposti dell’emergenza in relazione alla regolamentazione retroattiva della sospensione dei termini di pagamento, che originariamente aveva invece riguardato tutti i datori di lavoro della Provincia di Catania;
che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, d.l. n. 245/2002 (conv. con l. n. 286/2002), nonché degli artt. 5, comma 1, O.P.C.M. n. 3254/2002, 14, comma 2, O.P.C.M. n. 3282/2003, 1, comma 1, O.P.C.M. n. 3442/2005, in relazione all’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 1, comma 1011, cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla O.P.C.M. n. 355/2006 il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legificare il contenuto della precedente O.P.C.M. n. 3442/2005;
che tale ultima censura appare fondata, dovendosi ritenere – sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 – che, con l’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2002, il legislatore è intervenuto a ridisciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell’emergenza sismica e vulcanica, individuando nei “destinatari” della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, cit., i beneficiari della possibilità finire la propria posizione entro il 30.6.2007, “relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione”;
che tale agevolazione deve ormai ritenersi l’unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell’emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell’ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass. n. 26372 del 2017, cit.);
che, non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio (Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio, Acicatena), la pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall’O.P.C.M. n. 3254/2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa;
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il primo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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