CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25061
Impresa edile – Omessi contributi – Avviso di addebito – Opposizione – Rigetto
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 23.5.2017, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da V.D.M., n.q. di titolare dell’omonima impresa edile, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi relativi al periodo gennaio 2003 – novembre 2007;
che avverso tale pronuncia V.D.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, e degli arti. 1988 e 2944 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi fosse stata interrotta con il pagamento rateale delle somme a debito fin dal giugno 2006 e con la successiva comunicazione di definizione agevolata dell’accertamento ispettivo effettuato in suo danno;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del d.l. n. 245/2002 e dell’art. 7, O.P.C.M. n. 3252/2002, e successive proroghe, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’agevolazione della sospensione dei pagamenti dei contributi presupponesse che i rapporti di lavoro presupposti all’obbligazione contributiva fossero in essere al momento del sisma, irrilevante all’uopo restando la loro stipulazione in data successiva;
che, con il terzo motivo, strettamente connesso al secondo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per avere in tal modo la Corte di merito interpretato le disposizioni emergenziali in maniera affatto irrazionale;
che il primo motivo è inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui l’accertamento della sussistenza del riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l’efficacia interruttiva di un atto, un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’omesso esame circa un fatto decisivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (così, fra le tante, Cass. n. 5462 del 2006), peraltro nella specie nemmeno specificamente prospettato (si vedano le laconiche affermazioni delle ultime quattro righe di pag. 10 e delle prime tre di pag. 11 del ricorso per cassazione) e comunque nemmeno deducibile, per essere sul punto intervenuta doppia conforme di merito (art. 348- ter, ult. co ., c.p.c.);
che il secondo e il terzo motivo sono invece infondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, potendo essere oggetto di sospensione solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, deve ritenersi che la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali disposta dall’O.P.C.M. n. 3252/2002 postulasse la sussistenza a quella data dei rapporti di lavoro da cui l’obbligazione contributiva trae origine, senza che, nel silenzio della legge, si possa ricorrere ad interpretazioni estensive di disposizioni certamente eccezionali, anche in ragione della necessità della loro copertura finanziaria (così Cass. n. 18697 del 2019);
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stato enunciato l’anzidetto principio di diritto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.