CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10646
Cartelle di pagamento – Verifiche ispettive sulle posizioni contributive di taluni dipendenti – Accoglimento parziale dell’appello proposto dalla società – Parziale compensazione delle spese di lite – Facoltà di disporre la compensazione tra le parti, nel potere discrezionale del giudice di merito – Nessuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà
Rilevato che
la Corte d’appello di Cagliari, sede distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro, ha accolto l’opposizione della società M.S.G. di C.F. & C. s.n.c. avverso due delle cartelle di pagamento, contestate dall’lnps e dall’Inail a seguito di verifiche ispettive sulle posizioni contributive di taluni dipendenti, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
in conseguenza dell’accoglimento parziale dell’appello ha infine disposto la parziale compensazione delle spese di lite, condannando la società M.S.G. a rifondere la rimanente metà alle varie parti costituite;
la M.S.G. di C.F. & C. s.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
l’Inail ha depositato controricorso;
l’Inps ed Equitalia – Riscossione s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate) sono rimasti intimati;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – art. 132 c.p.c., commi 2, n.4 e dell’art. 118 Disp.att. c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost e dell’art. 24 Cost., per violazione del principio di causalità che informa l’unitario principio della soccombenza, da valutarsi considerando gli esiti complessivi dei due gradi di giudizio”; reputa illegittima la statuizione di compensazione del solo 50 per cento delle spese di lite, considerata la complessiva sostanziale maggiore soccombenza degli enti convenuti;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 cod proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla invocata riforma in tema di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure all’esito del giudizio di impugnazione e omesso quindi di pronunciare il proprio convincimento in relazione alla soccombenza valutata considerando l’esito complessivo della lite in applicazione del principio di causalità”; non avendo il giudice dell’appello valutato il motivo specifico d’impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva disposto la compensazione delle spese del grado, la statuizione della Corte d’appello relativa alle spese sarebbe del tutto avulsa dal principio di causalità e da una valutazione complessiva della soccombenza;
il primo motivo è infondato;
in linea generale va ricordato che “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è neppure tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, tant’è che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Così Cass. n.11329 del 2019);
nel caso in esame, la Corte territoriale, avendo accolto parzialmente l’appello proposto dalla società e decidendo l’ulteriore riduzione del debito contributivo – già in parte sancita nel primo grado di giudizio – ha legittimamente esercitato la propria facoltà di disporre una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di merito, essendo stata la stessa sollecitata proprio dall’esito finale della lite;
a tal proposito, questa Corte ha affermato che il supporto motivazionale idoneo a rendere valida ed efficace una scelta siffatta, oltre che discendere da un’esplicita motivazione, può anche essere ricavata dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito (per tutte, cfr. Cass. n. 1995 del 2015);
l’ipotesi è pienamente conferente al caso in esame, dal quale si evince che la motivazione resa a sostegno della scelta di compensare per la metà delle spese del grado, ponendo a carico della società appellante le spese delle quattro fasi del giudizio per la restante metà – da rifondere nella misura di Euro 1.600,00 nei confronti di ciascuno degli istituti costituiti – è conseguenziale al complesso delle valutazioni di fatto che hanno ispirato la decisione finale di merito;
quanto alla presunta violazione del criterio di causalità, consistente nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra e nell’operare un’ideale compensazione tra essi, la Corte d’appello ha fatto legittimo esercizio di un potere che la legge riserva al giudice del merito e, pertanto, anche sotto tale profilo la decisione si palesa conforme ai principi ed esente da vizi logici e argomentativi;
secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, “Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. (Cass. n. 3438 del 2016);
il secondo motivo è inammissibile;
il vizio di omessa pronuncia circa lo specifico motivo d’impugnazione del capo della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva disposto la compensazione delle spese non si riscontra, atteso che la Corte d’appello ha reso la motivazione per via implicita, nel punto in cui ha confermato la sentenza appellata nella parte non investita dalla parziale riforma, limitatasi ad accogliere l’opposizione riguardo a due delle cartelle di pagamento contestate alla società;
sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n.7406 del 2014), il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale ultimo può configurarsi in relazione alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendosi profilare al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte in base al principio di diritto affermato da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia non ricorre, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (ex multis cfr. Cass. n. 20191 del 2017);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza;
non si provvede sulle spese nei confronti delle parti intimate; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inail, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.200 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2021 , n. 5831 - La facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 4040 depositata il 9 febbraio 2023 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3700 depositata il 7 febbraio 2023 - L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36259 depositata il 13 dicembre 2022 - In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6827 depositata il 14 marzo 2024 - In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3232 depositata il 5 febbraio 2024 - Il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…