CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10657
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio
Rilevato che
Con sentenza n. 46/8/2014, depositata il 9 gennaio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia – pronunciando, previa riunione, sugli appelli proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla signora E.M.P.A. avverso le sentenze n. 7/40/12 e 8/40/12 rese tra le parti dalla Commissione provinciale tributaria (CTP) di Milano sui ricorsi proposti rispettivamente dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF ed addizionale regionale per l’anno 2004 ed avverso atto di contestazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW per gli anni 2002, 2003 e 2004, notificati entrambi il 14 novembre 2009, nonché sull’appello incidentale dell’Ufficio nella parte in cui la sentenza n. 8/40/12 della CTP di Milano aveva dichiarato non dovuta la sanzione relativa all’anno 2002 – respinse l’appello principale della contribuente sulla sentenza n. 7/40/12 e, respinto altresì l’appello incidentale dell’Ufficio, in parziale riforma della sentenza n. 8/40/12, stabilì che le sanzioni irrogate fossero commisurate alla percentuale media del 9%, in applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole di cui all’art. 9, comma 1, lett. d), della I. 6 agosto 2013, n. 97.
La notificazione degli atti in questione impugnati dalla contribuente era seguita a segnalazione della Direzione regionale della Lombardia, scaturita da comunicazione d’informazioni spontanee fornite alla Direzione centrale Accertamento – Ufficio Cooperazione Internazionale – dalla competente autorità giapponese ai sensi dell’art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Giappone, da cui sarebbe emerso, nel corso di verifica compiuta dall’autorità fiscale giapponese presso la società T. (già T.C.), che detta società avrebbe corrisposto alla P. compensi negli anni tra il 2002 ed il 2004 per il complessivo ammontare di 330.728.891 Yen quali corrispettivi per la prestazione di consulenze finalizzate alla realizzazione di due centrali elettriche, in particolare, per l’anno 2004, secondo l’Amministrazione, il relativo compenso commisurato a 122.393.891 Yen – come da fattura del 20 febbraio 2004, il cui importo, non dichiarato nel quadro RW della dichiarazione in violazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla I. 4 agosto 1990, n. 227 – essendo stato versato, come da istruzioni ricevute, dalla società su conto corrente presso la B.B. intestato alla società M.& M.L.
Avverso la stessa sentenza n. 46/8/2014 della CTR della Lombardia hanno proposto ricorso per cassazione, nelle parti ad esse rispettivamente sfavorevoli, tanto la contribuente, con ricorso notificato il 30/6-2/7/2014, affidato ad undici motivi, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, quanto l’Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 7 luglio 2014, da qualificare pertanto come ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.
La contribuente, per la quale in corso di giudizio si è costituita in sostituzione degli originari difensori l’avv. R.D., ha infine depositato memorie con istanza di estinzione di ciascun giudizio per cessata materia del contendere, allegando documentazione contenente attestazione di regolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardo alla proposta istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, anche da ultimo, secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi dell’art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 58/2019.
Considerato che
1. In via preliminare deve essere disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., avendo essi ad oggetto ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
2. Sempre in via preliminare va dato atto che agli atti impositivi in relazione alla cui impugnazione vertono i giudizi in questa sede riuniti, sono seguite:
a) l’iscrizione a ruolo n. 1089/2010 del 17.2.2010 e la cartella di pagamento 06820100263640790000, notificata il 21 maggio 2013, oggetto di domanda di definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, quale convertito, con modificazioni, dalla I. n. 136/2018, secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi dell’art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 58/2019;
b) l’iscrizione a ruolo n. 1324/2012 del 19 marzo 2013 e la cartella di pagamento 06820120151871235000, notificata il 28 ottobre 2013, oggetto di domanda di definizione agevolata in relazione all’art. 1 del d.l. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 172/2017, definita con pagamenti rateali negli anni 2017/2018;
c) l’iscrizione a ruolo n. 2960/2014 del 17 luglio 2014 e la cartella di pagamento n. 06820140088575805000, notificata il 26 novembre 2014, oggetto di definizione agevolata ai sensi della disciplina richiamata sub a), definita con pagamento del 25 giugno 2019.
3. Parte ricorrente ha altresì depositato estratti conto tratti dal sito dell’Amministrazione finanziaria, che evidenziano che non risulta alcun debito residuo in relazione agli anzidetti ruoli.
4. Può pertanto, con ordinanza (cfr. Cass., SU, 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione dei giudizi qui riuniti dalla contribuente ricorrente principale con equiparazione degli effetti della relativa istanza a quelli di cui all’art. 391 cod. proc. civ., dichiararsi estinti i giudizi riuniti e cessata la materia del contendere in relazione a ciascuno dei ruoli e cartelle originati dall’atto impositivo sopra indicato, ai sensi delle succitate disposizioni di legge, ciò determinando altresì il venire meno dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria ad una decisione nel merito sull’unico motivo addotto a sostegno del proprio ricorso incidentale, avendo espressamente la difesa erariale congiuntamente concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
5. Le spese dei giudizi riuniti restano a carico della ricorrente principale che le ha anticipate.
6. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinti i giudizi riuniti e cessata la materia del contendere. Spese dei giudizi riuniti a carico della parte che le ha anticipate.