CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10706
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Motivazione – Requisiti minimi – Assenza di approfondita disamina logica e giuridica degli elementi posti a base della decisione – Motivazione apparente – Nullità della sentenza
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n. 860/14, sez. 2 accoglieva il ricorso proposto dalla A.I. Snc avverso il diniego di rimborso 8852/12 per Ires ed Iva 2010.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Puglia, sez. dist. Lecce.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 2018/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di un motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e il vizio di difetto assoluto di motivazione ed omessa valutazione delle prove.
Va premesso che la controversia ha per oggetto il diniego di rimborso dell’Iva da parte dell’Ufficio richiesto con la dichiarazione annuale e relativo all’acquisto di un immobile concesso successivamente in locazione a terzi; immobile che l’Ufficio ha ritenuto “bene merce” mentre la contribuente sostiene essere un bene strumentale.
Ciò posto il motivo risulta fondato.
La motivazione della impugnata sentenza si substanzia nella seguente frase la società ha provato documentalmente (doc.ti nn.ri 5 e 6 dell’atto di controdeduzioni in appello) che si tratta di un bene strumentale ammortizzabile che partecipa alla formazione del reddito mediante le quote di ammortamento”.
La circostanza che non venga riportato il contenuto dei citati documenti 5 e 6 rende del tutto incomprensibili le ragioni per cui la società contribuente avrebbe provato la natura strumentale del bene.
Trattasi di motivazione meramente apparente che non risponde ai requisiti minimi di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. nonché al principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost. di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Occorre rammentare che Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass 24452/18 ; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In siffatto contesto di carenza motivazionale la sentenza ha omesso di esaminare le prove e le argomentazioni offerte dalle parti quali la circostanza dedotta dall’Amministrazione che l’oggetto sociale della società contribuente era costituito dalla locazione immobiliare di beni propri e, altresì, la circostanza dedotta dalla contribuente che l’immobile era inserito nella categoria A/10 e che era quindi a carattere strumentale anche in relazione al disposto dell’art 42 comma 2, del dpr 917/86.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Puglia , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
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