CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10714
Tributi – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – Rimborso Irpef pagata su redditi di lavoro dipendente – Norma sopraggiunta – Introduzione di limitazioni alle risorse stanziate – Applicabilità ai giudizi in corso – Esclusione
Ritenuto che
In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da G. F. e altri ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate dal contribuente, per Irpef da lavoro dipendente, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
La CTR riteneva dovuto il chiesto rimborso, preso atto della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e non incidendo nella fattispecie lo ius superveniens che opera nei limiti delle risorse stanziate sui conseguenziali provvedimenti liquidatori in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Aggiunge: “ciò non senza considerare che la legge sopravvenuta non incide sui giudizi in corso”. I contribuenti si costituiscono con controricorso.
Considerato che
1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, sostenendo che la modifica legislativa introdotta dal decreto legge citato – che ha operato una riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato – è applicabile anche alla fattispecie.
2. Il motivo è infondato.
2.2. Al riguardo questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cass. sez. 5, 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.
2.3.Ritiene, quindi, il Collegio, in adesione alla giurisprudenza, che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso IRPEF spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Cass. n. 5167 del 26/02/2020, n. 4570 del 21/02/2020).
3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 111 cost. e artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 3 c.p.c., contenendo la sentenza impugnata affermazioni fra loro in contraddizione.
3.1. Il motivo del ricorso, a parte i profili di inammissibilità, essendo stato dedotto come violazione di legge e non ai sensi del n. 4 o 5 dell’art. 360 c.p.c., è anch’esso infondato, in quanto non sussiste il vizio denunciato nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo avere affermato coerentemente con i principi come sopra enucleati dalla giurisprudenza, che l’art. 16 octies non incide sul diritto al rimborso ma solo nella fase di liquidazione, ha aggiunto che: “ciò non senza considerare che la legge sopravvenuta non incide sui giudizi in corso”. Tale affermazione, peraltro aggiunta ad abundantiam e non costituente autonoma ratio decidendi è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che ha sul punto affermato che l’introduzione dell’art. 16 octies cit. “non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza”. La indicata modifica legislativa, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 4570/2020).
4. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
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