CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10717
Tributi – IRPEF – Dirigente – Trattamento di previdenza integrativa aziendale – Liquidazione in forma capitale – Trattamento tributario
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, n. 1469/4/2018 dep. il 24 settembre 2018, emessa a seguito di rinvio (Cass. n. 24005/2016), al fine di accertare – sulla base dei principi affermati da S.U. n. 13642/11- la ricorrenza o meno del diritto al rimborso ad A.C., ex dirigente E., della maggiore Irpef anno 2000 corrisposta sulle somme erogate a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo Fondel-Pia.
Il contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1 comma 2 d.lgs. 546/92 e 384 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. e col secondo motivo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in materia di prestazioni di previdenza integrativa – FondE./PIA – in relazione al mancato accertamento degli importi provenienti dalla liquidazione del rendimento di polizza cui applicare l’aliquota applicabile sul rendimento derivante dall’investimento del capitale erogato.
2. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
2.1. La pronuncia di cassazione con rinvio vincolava il giudice ad quem ad accertare an e quanturn del rendimento di capitale degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato, solo rispetto a questo rendimento giustificandosi la tassazione con aliquota del 12,50% in applicazione dei principi di cui a SU n. 13642/2011.
2.2. Il giudice di rinvio ha eluso tale accertamento, incorrendo nel denunciato vizio, laddove ha omesso la necessaria concreta verifica prescritta dalla Cassazione, limitandosi ad affermare che “trattasi di liquidazione di rendimenti” sulla base “delle evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell’E.”.
Ciò è in contrasto con la sentenza che aveva rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale perché procedesse – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDE./P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; e sulla scorta di tale indagine, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolare l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.
3. La CTR non si è pertanto adeguata ai principi di diritto richiamati dalla sentenza di rinvio e coerenti con la giurisprudenza di legittimità, per la quale, per un verso (Cass. nn. 10907/2019, 10285/2017, e 24525/2017), per “rendimento netto” s’intendono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; per altro verso, si deve escludere che possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio E. (Cass. nn. 10907/2019, 4941/2018, 5436/2018).
3.1. La CTR, infatti, limitandosi ad affermare che “trattasi di liquidazione di rendimenti” sulla base “delle evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell’E.” non ha verificato specificamente, così come indicato dalla sentenza di rinvio, se e in che misura gli accantonamenti dei fondo avessero generato un effettivo rendimento di mercato finanziario (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. N. 720/2017 e Cass. N. 12267/2017, n. 10347/2017).
3.2. Affinché sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), individuando quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall’E., non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato occorre pertanto disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, alla C.T.R. “perché accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017, n. 5494/2020).
4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame alla CTR del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
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