CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10718
Tributi – IRAP – Soggetto operante in regime di concessione e a tariffa (cd. “public utilities”) nei settori dei trasporti e delle infrastrutture – Deduzioni per il personale impegnato – Esclusione
Ritenuto in fatto
G. s.p.a., gestione servizi aeroporti campani, in persona del legale rappresentante pro tempore R.B., con ricorso notificato il 15.11.2019 ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di asserita maggiore imposta Irap versata per l’anno 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.
La CTR ha ritenuto che la società, concessionaria della gestione totale dell’aeroporto di Capodichino, rientrasse fra le imprese che operano nell’ambito dei pubblici servizi in forza di un titolo concessorio e di tariffe regolamentate, per cui, avendo in concreto natura di public utility, non avesse diritto a fruire delle detrazioni per il cosiddetto “cuneo fiscale”. Quanto alle deduzioni richieste per il personale impegnato nello svolgimento di attività libere non regolamentate, la CTR ha ritenuto, in contrasto coi primi giudici, inidonea la documentazione prodotta al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per fruire dell’agevolazione richiesta, “mancando la prova concreta ed effettiva che i dipendenti della G. siano impegnati da soggetti terzi (dei quali non si conosce nemmeno la denominazione)” … “né eventualmente a che titolo e con quali modalità tale impiego di forza-lavoro .. sia in concreto utilizzata da soggetti terzi”, preso atto dell’onere della prova gravante sul contribuente in tema di agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
La ricorrente deposita memoria.
Considerato che
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 111 cost., art. 1 d.lgs. 546/92, artt. 115 e 116 c.p.c. e 533 c.p.p. per erronea individuazione dello standard probatorio del processo tributario, avendo erroneamente richiesto un rigore probatorio superiore allo standard tipico del processo tributario, che sfuma in quello proprio del processo penale.
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 lett. A) nn. 2, 3, 4 del d.lgs. 446/07 (ndr art. 11 comma 1 lett. A) nn. 2, 3, 4 del d.lgs. 446/97) e del d.lgs. 276/2003 e dell’art. 2697 c.c., essendo la CTR pervenuta ad una errata ricostruzione della quaestio facti per effetto della applicazione erronea della normativa di riferimento.
3. Gli indicati motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.
3.1. Va premesso che il legislatore, allo scopo di ridurre il cd. «cuneo fiscale», ossia la differenza tra il costo del lavoro sopportato dall’impresa e la retribuzione percepita dal lavoratore, ha modificato alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 446 del 1997, recante la disciplina dell’IRAP, introducendo una limitata deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap in relazione alla presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato; l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale è stato attuato attraverso l’inserimento nell’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 446/1997 dei numeri 2 (deduzione base), 3 (deduzione maggiorata) e 4 (deduzione dei contributi).
3.2. Dalla fruizione di tali benefici, come emerge dal tenore letterale della predetta disposizione normativa, sono esclusi, tra gli altri, i soggetti che ” operano in regime di concessione e a tariffa (cd. public Utilities) nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti (Cass. n. 32633/2019; n. 22156/2020).
3.3. Tuttavia nell’ipotesi in cui le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici vengano svolte anche attività liberalizzate sarà possibile fruire delle agevolazioni in misura proporzionale. Nella fattispecie la ricorrente deduce che oltre alle attività “aviation” svolte in regime di concessione da G. spa, e quindi escluse dall’agevolazione, venivano svolte nell’ambito aeroportuale anche attività “non aviation” da parte di 325 dipendenti con contratto a tempo indeterminato con impiego promiscuo, oltre a 9 appartenenti ad altre categoria (apprendisti, disabili ecc), con una percentuale dei ricavi relativi alle attività liberalizzate del 39%. Lamenta che la CTR, contrariamente ai giudici di primo grado, ha ritenuto che la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione dell’agevolazione non fosse stata provata, anche in considerazione del necessario rigore prescritto per la fattispecie relativa a una deduzione in favore del contribuente.
3.4. Contrariamente a quanto dedotto e ribadito nella memoria, la CTR ha correttamente deciso, attenendosi ai principi della giurisprudenza di questa Corte, che in tema di agevolazioni tributarie, ha statuito che chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (cfr., ex multis, Cass. 04/10/2017, n. 23228; v. anche n. 34577 del 30/12/2019 in tema di scudo fiscale; Cass. 13/07/2017, n.172831).
3.5. Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito.
3.6. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati, o un loro più opportuno o appagante collegamento, rientranti appunto nell’ambito dell’apprezzamento a tale giudice riservato, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità (Cass. 2 aprile 2004, n. 6519; conforme Cass. lav., 1 settembre 2003, n. 12747; Cass. 9 maggio 2003, n. 7058; Cass. lav., 9 novembre 2001, n. 13910).
3.7. Peraltro con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017).
4. La CTR non si è discostata dai superiori principi laddove, con motivazione congrua, ha sul punto rilevato la mancanza di prova idonea che dipendenti della G. fossero impegnati da soggetti terzi (non indicati) in attività “non aviation”, né con quali modalità il personale formalmente alle dipendenze di G. fosse in concreto utilizzato da soggetti diversi.
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
6. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’Agenzia delle entrate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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