CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12920 – In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati “contributi” dall’art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 della l. n. 335 del 1995