CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41174
Tributi – IVA – Accertamento – Operazioni oggettivamente inesistenti – Canoni di leasing per macchinari collocati in sedi operative diverse da quella legale – Esclusione
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Lombardia il 12 dicembre 2018 n. 5401/05/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2010, in dipendenza dell’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e concernenti la concessione in leasing di macchinari, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “C. S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 3 giugno 2016 n. 4871/23/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la collocazione dei macchinari ricevuti in leasing dalla contribuente presso sedi operative diverse da quella legale escludesse la natura fittizia dell’operazione. La “C. S.p.A.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che
Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 2697 e 2729 cod. civ., 19 e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 4, 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’amministrazione finanziaria dovesse provare che i macchinari ricevuti in leasing non fossero mai entrati nella disponibilità della contribuente.
Ritenuto che
1. Il motivo è infondato.
1.1 Invero, in materia di IVA, con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, si è detto che, una volta assolta da parte dell’amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3252; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9092).
1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio (a conferma della decisione di prime cure), ritenendo che la documentazione prodotta comprovasse la collocazione dei macchinari concessi in leasing presso le sedi operative della contribuente e contrastasse gli elementi emergenti dalle indagini svolte dalla polizia tributaria (in particolare, il mancato rinvenimento di tali macchinari presso la sede legale).
2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
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