CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41213
Tributi – TARI – Aree interne dell’interporto campano – Raccolta dei rifiuti affidata a società private – Esenzione dalla tassa – Esclusione – Diritto alla riduzione
Rilevato che
la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di pagamento per la TARI relativa all’anno di imposta 2015 rilevando che nella zona dell’interporto campano i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da società private;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente, riducendo il tributo al 15% dell’importo totale;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello del comune di Nola riducendo il tributo al 40% dell’importo totale osservando che la scelta della parte contribuente di affidare il servizio di raccolta rifiuti ad una ditta privata non giustifica l’esonero dall’obbligo del pagamento del tributo quando – come nel caso di specie – sia stata provata la regolare istituzione del servizio e l’attività di raccolta dei rifiuti sia stata effettuata dal Comune in tutte le strade di collegamento all’interporto anche se non all’interno dell’interporto stesso;
il mancato svolgimento del servizio di raccolta all’interno dell’interporto, provato dalla parte contribuente, non giustifica l’esenzione ma solo la riduzione dell’importo del tributo che la Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover ridurre, come detto, al 40% dell’importo totale.
Il comune di Nola proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il comune di Nola denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 642, 656 e 657 della legge n. 147 del 2013, atteso che, una volta accertato, in punto di fatto, che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivo sul territorio comunale e lo stesso viene svolto su tutte le strade pubbliche comprese quelle di collegamento alla zona interporto anche se non all’interno dell’area privata interporto, l’imposta avrebbe dovuto pagarsi per intero e non con la riduzione decisa dalla Commissione Tributaria Regionale, essendo irrilevante che il ricorrente decida di smaltire eventuali rifiuti speciali tramite una propria ditta.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Considerato che secondo questa Corte:
ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta – essendo finalizzata a consentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma in misura ridotta ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 (Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 11451 del 2015);
in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente – che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci – non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione: Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 22130 del 2017);
costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 14907 del 2020; Cass. n. 12979 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso (e con particolare riferimento al primo dei predetti principi) ha ritenuto che l’imposta sia dovuta in misura ridotta ogniqualvolta – come nel caso di specie – la parte contribuente abbia provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti, e per un altro verso (e con particolare riferimento al secondo e al terzo dei predetti principi) – affermando che nella fattispecie è circostanza documentata (facendo riferimento a una perizia giurata) e non specificamente contestata dal comune di Nola che l’attività di raccolta di rifiuti sia stata espletata limitatamente alle strade di collegamento per l’interporto ma non all’interno dell’area privata dell’interporto – ha correttamente addossato sulla parte contribuente l’onere – e lo ha ritenuto assolto – relativo alla circostanza del diritto all’esenzione o alla riduzione dell’imposta proprio in ragione della sussistenza di un servizio privato di raccolta di rifiuti, “circostanza confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali”, traducendosi altrimenti la doglianza della ricorrente in una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, di esclusiva pertinenza del giudice di merito e come tali insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Pertanto, il ricorso è infondato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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