CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5314
Tributi locali – ICI – Accertamento – Immobili – Abitazione principale – Presupposto
Ritenuto in fatto
1. T.A.M. impugnava davanti alla Commissione Provinciale di Grosseto gli avvisi di accertamento in rettifica dell’ICI relativa agli anni 2007 e 2008 emessi sul presupposto che l’immobile posseduto dalla T. nel Comune di Castiglione della Pescaia, via L.M. -P.A. non potesse essere qualificato quale abitazione principale.
2. La CTP rigettava il ricorso affermando non dovuta l’esenzione dell’imposta in quanto il coniuge della contribuente si era, sua volta, avvalso del beneficio fiscale.
3. L’appello proposto dalla T. veniva accolto dalla locale Commissione Tributaria Regionale la quale riteneva che la norma fiscale di riferimento non subordinasse il beneficio al requisito della convivenza e che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado ciascuno dei due coniugi, anche non separati, potesse avere una propria «abitazione principale».
4. Avverso la sentenza della CTP il Comune di Castiglione della Pescaia ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo. T.A.M. ha resistito depositando controricorso. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Deduce l’Ente locale ricorrente la violazione dell’art. 8 comma 2° del d.lvo nr. 504/1992 in relazione all’art. 360 nr 3 cpc. In particolare si duole il ricorrente del fatto che nella appellata sentenza non sia stato riconosciuto che l’esenzione fiscale, stante anche il carattere eccezionale della deroga, dovesse essere limitata al nucleo familiare nel suo complesso e ,quindi, ad un’unica abitazione principale ma sia stato affermato l’errato principio che il beneficio fiscale potesse essere usufruito disgiuntamente dai coniugi.
2. Il motivo è fondato.
2.1 Ai sensi dell’art 8 comma II del d.lvo 504/1992, così come modificato dell’art. 1, comma 173, lett. b) della l. n. 296/2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (primo anno delle annualità d’imposta oggetto di accertamento nella fattispecie in esame), perché possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo «intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica».
Si precisa nell’ultimo periodo dell’art. 8 del citato decreto n. 504/1992 che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente […] e i suoi familiari dimorano abitualmente».
2.2 L’interpretazione che di tale norma ne ha dato Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389- richiamata anche dall’impugnata sentenza- è la seguente <<in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari».
Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità con due recenti pronunce (cfr. Cass.nr 15444/2017 e nr 13062/2017).
2.3 Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Castiglione della Pescaia mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in Firenze ma aveva usufruito in tale Comune dell’agevolazione in materia di ICI.
La CTR ritenendo possibile che ogni coniuge, anche non separato, potesse avere una propria “abitazione principale” non si è uniformato al suesposto principio di diritto.
3. Va conseguentemente accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata.
3.1 La causa, però, non abbisogna di nessun ulteriore accertamento di fatto e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve esse essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto dei ricorsi di primo grado del contribuente attesa l’infondatezza della sua pretesa di fruire del beneficio collegato all’abitazione principale.
3.2 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese relative avuto riguardo alla incertezza interpretativa della norma applicata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da T.A.M..
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
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