CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5330 – Poiché la composizione del predetto fondo è costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto, il predetto fondo costituisce una forma di retribuzione differita, composta prevalentemente da contributi degli iscritti, che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come “indennità equipollente” e quindi deve essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione integrale