CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5331
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Contenuto – Richiamo “per relationem” alla motivazione della sentenza impugnata
Rilevato che
M.D. Spa chiedeva il rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti destinati ad usi diversi da combustione e carburazione versata dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2005, che veniva negato dall’Agenzia delle dogane attesa, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2004, l’intervenuta decadenza per tardività della domanda presentata solamente in data 19 aprile 2006, e, per il periodo successivo, la non spettanza del diritto.
La contribuente impugnava il diniego deducendo, in particolare, di aver presentato l’istanza in data 31 agosto 2004 e di essersi limitata, con le successive note del 22 marzo 2005 e 19 aprile 2006, ad integrare i dati e le informazioni già comunicati.
L’impugnazione era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con tre motivi; resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132, primo comma, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992.
L’Agenzia delle dogane, in sostanza, lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5, omessa motivazione su punti decisivi della controversia in relazione ai motivi d’appello formulati dall’Ufficio.
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico sulle Accise – TUA), anche in relazione all’art. 6 d.l. n. 452 del 2001, in combinato disposto con il d.l. n. 209 del 2002, conv. con mod. dalla I. n. 265 del 2002, e all’art. 1, comma 116, I. n. 266 del 2005, nonché della Direttiva 2003/96/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia (sent. 5/7/2007 in C-145/06).
4. Il primo motivo è fondato.
La pronuncia del giudice regionale, infatti, senza neppure precisare i motivi di gravame (si limita ad affermare che l’Agenzia ha ribadito «le argomentazioni già addotte in primo grado circa la tardività dell’istanza di rimborso», in alcun modo considerando, come riprodotto per autosufficienza, le censure di merito avanzate con l’appello) così motiva: «Codesta commissione ritiene valide le motivazioni e le decisioni espresse dai giudici di primo grado della Commissione Tributaria Prov.le di Roma sez. 2 sent. 603/02/09 e ne sposano completamente il convincimento logico-giuridico e tributario di tale decisione. La Commissione respinge l’appello …».
Orbene, la Corte ha avuto reiteratamente modo di affermare che la sentenza d’appello, anche quando motivata per relationem alla pronuncia di prima grado, non è nulla se in essa siano espresse sia pur in modo sintetico le ragioni della conferma tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti (Cass. n. 14786 del 19/07/2016).
Con specifico riguardo al processo tributario si è affermato che «è nulla per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di prima grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata» (da ultimo Cass. n. 15884 del 26/06/2017; Cass. n. 24452 del 05/10/2018; Cass. n. 27804 del 31/10/2018).
Alla luce di tali principi, è evidente che la sentenza è corredata da una motivazione apparente, priva di ogni pur minima spiegazione sull’adesione alla sentenza del giudice tributario provinciale od argomentazione critica sui motivi di impugnazione proposti dall’appellante; dunque è nulla.
5. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
6. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
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