CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5372 – Il rapporto di lavoro dei dirigenti, anche dopo l’entrata in vigore della l. 108/90, non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 I. 604/66, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull’art. 10 della legge n. 604 del 1966 (…), tuttavia in caso di recesso – come nella specie – non affetto da nullità, ma soltanto ingiustificato, l’atto di recesso è inidoneo a realizzare la risoluzione del rapporto soltanto nell’ambito dell’area di operatività della stabilità reale