CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5871
Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Compravendita comprensorio immobiliare – Agevolazione ex art. 1, co. 1, Tariffa, parte I, DPR n. 131 del 1986 – Revoca – Mancata cessione entro tre anni – Esimente per causa di forza maggiore – Esclusione – Causa preesistente all’acquisto
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di S. S.r.L. avverso la sentenza n. 546/7/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, con relative sanzioni, emesso con riguardo ad un atto di compravendita immobiliare a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986, concernente i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 primo comma numero 8 bis DPR n. 633/1972, effettuati nei confronti di imprese che hanno, per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata, la rivendita di beni immobili;
la società contribuente resiste con controricorso
Considerato che
1.1. con il primo mezzo è denunciata, in rubrica, <<nullità della sentenza o del procedimento>> ex art. 360 n. 4 c.p.c. lamentando l’Agenzia ricorrente il rigetto delle eccezioni, sollevate sin dal primo grado di giudizio, circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto notificato dalla contribuente oltre il termine di gg. 60 previsto dall’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992;
1.2. con il secondo ed il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 1 DPR n. 131/1986, art. 10 DPR n. 633/1972) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto, nella fattispecie in esame, che non ricossero i presupposti per la revoca delle agevolazioni fiscali a fronte della sussistenza di una causa di forza maggiore, atta a giustificare il mancato adempimento della norma tributaria agevolativa nel termine triennale previsto, essendo emerso che il complesso immobiliare, oggetto di compravendita, era assentito ab origine come destinazione d’uso <<a casa albergo>> e non a zona residenziale, il che, secondo il Giudice d’appello, non avrebbe consentito di rivendere gli immobili nei tre anni dalla stipula dell’atto stesso;
2.1. il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e decisi con priorità, giacché fondati su una ragione più liquida, che consente di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002/2014; conf. Cass. n. 23531/2016);
2.2. l’agevolazione in esame trova disciplina nell’art. 1, comma 1, Tariffa, parte I, all. d.P.R. 131/86, in forza del quale <<se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni>> si applica la tassazione agevolata all’1%;
2.3. ciò posto, va evidenziato che ricorre una causa di forza maggiore laddove sussista un evento impeditivo – non imputabile – dell’attuazione volontà dell’onerato, e con ciò, dell’integrazione della situazione fattuale alla quale l’ordinamento ricollega l’agevolazione, così come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. S.U. n. 8094/2020) secondo cui la causa di forza maggiore va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto;
2.4. nel caso in esame risulta che il comprensorio immobiliare è stato acquistato dalla società contribuente e che, come riportato nella sentenza impugnata, la causa ostativa all’edificazione (destinazione dell’immobile a <<Casa Albergo>> con categoria catastale D2- Alberghi e pensioni -, essendo il comprensorio in questione ricompreso in Zona D3 <<Attività terziarie – commerciali e di servizio – esistenti e di completamento>> del Piano Regolatore Generale vigente ratione temporis del Comune di San Nicola La Strada, a termini del quale la destinazione d’uso produttiva di tale area urbanistica precludeva, alla data di stipula del contratto di compravendita e alla data di revoca delle agevolazioni, di <<poter apportare variazione alla destinazione d’uso del fabbricato da <<Casa Albergo>> a <<Residenziale>>) preesisteva all’atto di acquisto;
2.5. secondo la CTR, tali circostanze integravano una causa impeditivi sopravvenuta atteso che la società contribuente non avrebbe potuto in alcun modo alienare le unità immobiliari del comprensorio singolarmente considerata la destinazione <<casa albergo>> del complesso immobiliare trasferito, cosicché la vendita delle singole unità immobiliari e non dell’intero comprensorio avrebbe configurato l’ipotesi di reato di lottizzazione abusiva;
2.6. la sentenza impugnata non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati poiché la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dalle agevolazioni fiscali, deve essere caratterizzata, come si è detto, dai requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità, mentre la fattispecie non è esente da imprevedibilità posto che comunque tali circostanze sono originate da una situazione preesistente all’acquisto e di cui comunque la società poteva essere a conoscenza da prima dell’acquisto dell’immobile, trattandosi di vincolo imposto da una prescrizione generale di contenuto normativo, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari (cfr. Cass. nn. 14289/2018, 5561/2015, 4971/2007);
2.7. ogni profilo relativo all’erronea attribuzione della classificazione dell’immobile nella procedura di evidenza pubblica, all’esito della quale l’immobile era pervenuto alla dante causa della società contribuente, esulano, pertanto, dal tema d’indagine circa la sussistenza di una causa di forza maggiore, assumendo rilievo unicamente con riguardo ad eventuali profili di responsabilità contrattuale inter partes;
3. sulla scorta di quanto precede le censure dell’Agenzia ricorrente, con riguardo al secondo ed al terzo motivo, vanno accolte, assorbito il primo motivo e va disposta la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
5. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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