CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1634
Licenziamento per giusta causa – Appropriazione indebita – Intensità della violazione della buona fede contrattuale – Gravità della colpa
Rilevato che
1. Il Tribunale di Nola aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento proposta da F.A., dipendente della società S., al quale era stata contestata l’asportazione di cinque lampadine da proiettori da installare sull’autovettura Alfa 147, occultate nella tasca del proprio giaccone;
2. con sentenza del 10.8.2016, la Corte d’appello di Napoli, in riforma di tale decisione, previa declaratoria dell’illegittimità del licenziamento, condannava la società appellata a reintegrare il F. nel posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza svolte, nonché al pagamento, in favore dello stesso, delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento alla data della reintegra ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3. il Giudice del gravame, ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, rilevava che il teste C. B. aveva confermato che l’operazione di smontaggio dei proiettori e di prelevamento delle lampadine per il successivo assemblaggio di pezzi di risulta per ottenere un elemento funzionante non era oggetto di una prassi, ma integrava un’operazione quanto meno tollerata dall’azienda e non avvertita come illecita, il che acquistava rilevanza nel giudizio di proporzionalità della sanzione;
4. premessa l’ascrivibilità della giusta causa alla tipologia delle clausole generali, la Corte rilevava che l’integrazione del parametro normativo andava valutata con rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, laddove il giudizio di proporzionalità era improntato a criteri discrezionali, calibrato sulla gravità della colpa e sull’intensità della violazione della buona fede contrattuale, in funzione della necessità di apprezzare l’effettivo disvalore della condotta ai fini della prosecuzione del rapporto, con riferimento ad ogni aspetto concreto della vicenda; questa, nella specie, era stata caratterizzata da una condotta intesa non all’appropriazione delle lampadine, quanto, piuttosto, all’intento di procedere ad un loro successivo assemblaggio ed, in ogni caso, i beni erano di modico valore e la relativa sottrazione aveva cagionato un danno irrilevante all’azienda, sicché, anche alla luce del valore esemplificativo della norma contrattuale quanto all’elencazione delle infrazioni, doveva ritenersi che i fatti dovessero essere sempre valutati alla luce del parametro del nocumento morale e materiale patito dal datore di lavoro, non potendo sottovalutarsi neanche il comportamento corretto, immune da censure, avuto dal lavoratore nei confronti dell’azienda per trentaquattro anni;
5. la Corte osservava che il risarcimento del danno non potesse subire alcuna decurtazione, in quanto non vi erano state allegazioni di fatti rilevanti e tempestivamente dedotti in relazione al sistema di decadenze delineate tipiche di un procedimento di tipo chiuso, quale doveva considerarsi quello di lavoro;
6. di tale decisione domanda la cassazione la società, che affida l’impugnazione a cinque motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, cui resiste, con controricorso, il F.
Considerato che
1. con il primo motivo, la società denunzia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza che avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’avverso ricorso, deducendo che l’appello del lavoratore era stato avanzato sul rilievo di erroneità della decisione gravata per insufficiente e carente valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce di una pratica adottata da taluni dipendenti di riutilizzare pezzi funzionanti per sopperire a particolari guasti dei proiettori da montare; assume che l’esistenza di una prassi era stata evidenziata in modo tutt’altro che chiaro per farne derivare i dubbi in ordine alla volontà illegittimamente appropriativa del F.; rileva la necessità, quanto al profilo quantitativo, che venga individuato il quantum appellatum e, con riguardo a quello qualitativo, che le argomentazioni propongano ragioni di dissenso rispetto al percorso seguito dal primo giudice, esplicitando in quale modo le stesse siano in grado di modificare la decisione impugnata;
2. con il secondo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla parte della decisione impugnata in cui la Corte ha dato per accertato, nonostante le opposte dichiarazioni dell’unico teste presente, che l’asportazione delle lampadine da parte del F. fosse avvenuta da materiali difettosi e di “scarto”, rilevando come le dichiarazioni rese da F.L., sorvegliante dipendente della società S., erano state nel senso che la condotta accertata, ascritta al F., era quella di avere tolto il tappo da quattro o cinque proiettori e di avere sfilato dagli stessi le lampadine per poi riporle nella tasca del giubbino, rifiutandosi poi, all’ invito del sorvegliante, di mostrare ciò che aveva in tasca e chiedendo di potere recarsi in bagno; rileva che tali circostanze erano state riportate nella sentenza di primo grado e non erano state in alcun punto censurate dall’appellante, sicché erronea doveva ritenersi la ricostruzione dei fatti oggetto del licenziamento, per avere omesso di considerare che le lampadine sottratte dal F. erano nuove;
3. con il terzo motivo, la società ascrive alla decisione impugnata omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sulla asserita tolleranza, o comunque sulla ritenuta non illegittimità della condotta posta in essere dal F., osservando che, non solo si tengono in considerazione unicamente le deposizioni rese dal C., operaio addetto ad altro settore, ignorandosi la dichiarazione dell’addetto alla vigilanza, Fiore, nonché quelle rese dagli addetti al box scarti e dal collega del F., ma si riportano in maniera palesemente errata e distorta quelle del C., che aveva lavorato fino al 2004 (il fatto contestato era avvenuto nel 2006) ed aveva dichiarato di non sapere se altri colleghi come lui si limitassero a sostituire le lampadine mancanti, con l’assemblaggio di pezzi di risulta, condotta che veniva tollerata dall’azienda; adduce che tale circostanza era stata smentita, tuttavia, da altri due testimoni ed era stato dichiarato che per procedura aziendale era vietato smontare pezzi arrivati al reparto scarti e che, peraltro, il F. era addetto ad altro reparto (controllo sedili);
4. il quarto motivo ha ad oggetto la deduzione di violazione dell’art. 2119 c.c., nella parte in cui la sentenza ha affermato che la condotta del F., di asportazione di materiale, tollerata dall’azienda, ha determinato un “danno irrilevante” per l’azienda appellata e che la sanzione espulsiva sarebbe sproporzionata; la ricorrente assume che la tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario, essendo necessario accertare la ripercussione del comportamento sul rapporto di lavoro tale da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento rispetto agli obblighi assunti, ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa del recesso; evidenzia che il dipendente aveva pervicacemente negato il fatto contestato, fornendo una versione dello stesso sconfessata dalla prova testimoniale e che anche la valorizzazione dell’assenza di precedenti disciplinari non era di portata rilevante ai fini considerati, per non essere idonea a ridurre o ad elidere la gravità della condotta;
5. con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 25 lett. b) Disp. Gen. Sez III ccnl Fiat 2003, in connessione con gli artt. 1362 d 1363 c.c., nella parte in cui la Corte di merito, interpretando erroneamente la chiara previsione del c.c.n.I., ha ritenuto che, in caso di “furto in azienda”, fosse necessario l’ulteriore requisito del “grave nocumento morale e materiale”; si evidenzia come l’art. del CCNL prevede che incorra nella sanzione del licenziamento senza preavviso il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, previsione aperta, che la lett. B contempla il comportamento del lavoratore che provochi tale nocumento e che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge, a titolo esemplificativo menzionando b) il furto nell’azienda, e che, per queste condotte che integrano gli estremi del reato, non sia quindi richiesto il grave nocumento morale e materiale; si afferma nello stesso motivo che le regole di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia in forza del quale i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., che non possono portare alla dilatazione del contenuto negoziale, con la conseguenza che nel caso considerato non debba essere oggetto di valutazione il grave nocumento morale e materiale, che non contribuisce ad integrare la condotta contrattuale;
6. con riferimento al primo motivo, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., s.u., 16.11.2017 n. 27199);
7. alla luce di tale insegnamento, risulta pertanto superabile il dedotto profilo di inammissibilità, posto che nell’iter argomentativo seguito il giudice del gravame ha mostrato di aver bene compreso i motivi di doglianza espressi nell’atto di appello, redatto in conformità ai requisiti appena indicati;
8. le censure di cui al secondo motivo attingono il merito e le violazioni denunziate non integrano l’ omesso esame di fatti intesi correttamente ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione, lamentandosi, nella sostanza, vizi di motivazione non più rientranti nel catalogo di quelli denunziabili con il richiamo alla violazione del n. 5 del citato articolo di legge, in quanto si sollecita esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata;
9. anche quelle oggetto del terzo motivo sono deduzioni che afferiscono al merito della ricostruzione effettuata dal giudice del merito, che presuppongono una diversa ponderazione degli elementi probatori e del relativo bilanciamento; L’accertamento, sfavorevole alla ricorrente società, dei fatti posti a fondamento della domanda di illegittimità del recesso, si sottrae a qualsiasi sindacato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, secondo l’interpretazione fornitane da Cass, s.u. 8053/2014, il quale postula l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la valutazione delle prove (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) deducibile entro i ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.(cfr. Cass. 29.5.2018 n. 13395, Cass. 17.6.2013 n. 15107);
9. il quarto e quinto motivo sono inammissibili, in quanto diretti a contrastare una motivazione effettuata ad abundantiam, essendo la prima parte del ragionamento decisorio, che si fonda sulla mancanza di proporzionalità tra il licenziamento e la condotta contestata, già di per se sola idonea a sostenere la decisione, indipendentemente dalle ulteriori considerazioni sul valore modico dei beni asseritamente sottratti, che vengono utilizzate per rafforzare una autonoma ratio decidendi che ha valorizzato, quale elemento destinato ad escludere il grave inadempimento, la consapevolezza da parte della società datrice dell’esistenza delle pratiche in questione, e la diffusività delle stesse in ambito aziendale (cfr. Cass. 23878 del 2.10.2018) in un’ ottica di conformità al principio secondo cui l’inadempimento va valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., cui consegue, quale corollario, che l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cfr., tra le altre, Cass. 22.2.2010 n. 6848, Cass. 24.7.2006 n. 16864);
10. per tutte le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;
11. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
12. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R.