CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16559 – Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro è non già radicalmente nullo sebbene annullabile ai sensi dell’art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale