CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16560
Tributi – IRPEF – Dipendente pubblico – Indennità di buonuscita – Quota alimentata da contribuzione volontaria per il riscatto di periodi pre-ruolo – Tassazione separata – Esclusione – Applicazione tassazione ordinaria
Ritenuto in fatto
C.F. presentava ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate concernente il rimborso della maggiore trattenuta Irpef, relativa all’anno 2004, effettuata sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita a seguito di cessazione dell’attività lavorativa.
Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica militare, in servizio per 34 anni, 1 mese e 12 giorni, aveva riscattato ulteriori 18 anni e 4 mesi, versando la corrispondente contribuzione; al momento della erogazione della liquidazione l’Inpdap aveva effettuato una maggiore ritenuta che era stata contestata con riguardo all’imponibile fiscale, da calcolare – ad avviso del contribuente – detraendo la quota parte riferibile ai contributi dal medesimo versati per il periodo a riscatto.
La Commissione tributaria provinciale ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inpdap e, all’esito, respingeva il ricorso, non ritenendo applicabile la detrazione per la contribuzione volontaria a totale carico del lavoratore.
Proposto appello dal contribuente, la Commissione tributaria regionale lo accoglieva, ritenendo corretta la determinazione dell’imposta calcolata dal contribuente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 150 del 10/1/1996 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/1986.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste C.F. mediante controricorso.
L’Inpdap ha depositato controricorso e propone ricorso incidentale, con un unico motivo.
Considerato in diritto
1. Con un unico motivo – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 917/86 e difetto di motivazione – la ricorrente sostiene che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto applicabile la norma richiamata ad una fattispecie in cui si controverte di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore e sottolinea che il periodo di riscatto, corrispondente agli anni e mesi che il dipendente volontariamente decide di aggiungere al periodo di servizio, mediante il versamento di quote contributive, per rendere tali annualità, altrimenti non valutabili, utili ai fini del calcolo della buonuscita, non essendo correlato ad un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro, deve essere tassato per intero.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Inpdap ha parimenti censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 917/86, oltre che per difetto di motivazione, ribadendo le argomentazioni difensive già fatte valere dall’Agenzia delle Entrate.
3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono fondati.
Questa Corte ha affermato che “in tema di determinazione della base imponibile ed ai fini Irpef, a norma dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili (Cass. n. 8403 del 5/4/2013; Cass. n. 26247 del 19/12/2016).
Collegandosi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare alla sentenza n. 178 del 1996, il principio applicato è quello per cui la non tassabilità pro parte è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo, potendosi perciò concludere che “la disposizione non appare applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore”.
Va, quindi, ribadito il principio per cui, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.
Nella specie la Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere che la quota di indennità di buonuscita afferente al periodo riscattato con contributi interamente a carico del lavoratore non sia soggetta a tassazione separata, pur trattandosi di contributi non correlati ad un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere accolti e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso originario del contribuente va rigettato.
Avuto riguardo allo svolgimento del processo, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Alla soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi del giudizio di merito; condanna il contribuente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.150,00, oltre spese prenotate a debito, ed al rimborso in favore dell’Inpdap delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.150,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.
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