CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16577
Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Effetti della notificazione – Principio della scissione temporale degli effetti per il notificante e per il destinatario – Principio può essere trasposto in ambito sostanziale con riferimento alla comunicazione degli atti stragiudiziali
Rilevato
1. che la Corte di appello di Milano, quale giudice del reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto da A.F. avverso l’ordinanza con la quale era stata respinta la domanda intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare, per giusta causa, intimatogli da A.V. s.r.l.;
1.1. che, per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto che la società datrice di lavoro aveva rispettato il termine di dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni, prescritto dall’art. 42 c.c.n.I. Cooperative sociali, al fine della adozione del provvedimento di licenziamento, dovendo, a tale fine, aversi riguardo, per il principio della scissione degli effetti della notificazione sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n 477/2002, al momento della spedizione dell’atto avvenuta il giorno 11.11.2014 e non a quello successivo – il 22.11.2014 – nel quale l’atto era giusto a destinazione;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.F. sulla base di un unico articolato motivo; che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso,
2.1 che il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
2.2. che parte controricorrente ha depositato memoria;
Considerato
1. che con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme del c.c.n.I. Cooperative sociali ed in particolare dell’art. 42 c.c.n.I., censurando la decisione per avere applicato il principio della scissione temporale degli effetti per il notificante e per il destinatario laddove la norma collettiva – sostiene – andava interpretata, tenuto conto anche del carattere recettizio del licenziamento, nel senso che per la relativa efficacia era necessario che l’atto pervenisse all’indirizzo del destinatario nel termine prescritto dalla previsione collettiva;
1.1. che il motivo è infondato; invero, pacifica la scansione temporale degli eventi ed in particolare la circostanza che la lettera di licenziamento, spedita L’11.11.2014 nel rispetto del termine di dieci giorni dall’invio delle giustificazioni del lavoratore ricevute dalla società il 4.11.2014, è pervenuta al destinatario solo in data 22.11.2014, la interpretazione della norma collettiva da parte del giudice di appello risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale, muovendo dall’affermazione della Corte Costituzionale del principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione degli atti quale principio generale dell’ordinamento in materia di decadenza processuale (Corte cost. 14/01/2010 n. 3; Corte cost. 12/03/2004 n. 97; Corte cost. 23/01/2004 n. 28; Corte cost. 26/11/2002 n. 477) ha ritenuto che tale principio possa essere trasposto anche in ambito sostanziale con riferimento alla comunicazione degli atti stragiudiziali (Cass. 22/09/2017 n. 22171; Cass. 24/03/2011 n. 6757; Cass. Sez. Un. 14/04/2010 n. 8830);
1.2. che la interpretazione della norma collettiva qui in rilievo, condotta alla stregua delle ragioni ultime fondanti il “principio della scissione”, ravvisabili nel fatto che <<non possono essere poste a carico di una parte le conseguenze negative derivate da eventi relativamente ai quali la parte stessa non abbia alcuna disponibilità o potere di ingerenza>>, non appare inficiata dalla considerazione della natura recettizia del licenziamento (analogamente quanto osservato dal Cass. Sez. Un. 8830/2010 cit. ss.u cit. in relazione all’impugnazione del licenziamento) che esprime soltanto la necessità che al fine della produzione degli effetti l’atto sia portato a conoscenza del lavoratore;
2. che a tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite;
3. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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