CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16593
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli – Cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo – Principio di parità di trattamento
Rilevato
che con sentenza del 7 aprile – 25 luglio 2016 nr. 187 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da A.A. nei confronti del Comune di Noventa di Piave e dell’INPS per il pagamento nel periodo da gennaio a giugno 2013 dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, previsto dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998 nr. 448 e condannato l’Inps ai pagamento della prestazione;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps, articolato in un unico motivo, cui le parti intimate non hanno opposto difese che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 375 cod.proc.civ.
Considerato
che con l’unico motivo l’Inps ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile – violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’ articolo 65 della legge 23 dicembre 1998 numero 448, dell’art. 80, comma cinque, legge 23 dicembre 2000 numero 388, dell’art. 16 DPCM numero 452/2000, dell’art. 13 della legge 6 agosto 2013 numero 97, dell’art. 9, comma 12 lett. c) del decreto legislativo 286/1998 anche in riferimento all’articolo 3 del decreto legislativo 215/2003, in relazione all’articolo 12 disposizioni preliminari al codice civile.
Ha impugnato la sentenza per avere riconosciuto il diritto di controparte, cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo, a percepire la prestazione assistenziale di cui all’art. 65 L. 448/1998 in relazione ad un periodo (da gennaio a giugno 2013) anteriore alla entrata in vigore della legge 6 agosto 2013 nr. 97, che, con l’articolo 13, aveva esteso la provvidenza ai cittadini extracomunitari.
Ha assunto che la previgente limitazione della platea dei beneficiari ai cittadini italiani e comunitari non era in contrasto con le disposizioni europee (art. 11 par.l lett. d direttiva 2003/109, recepita dal D.Lgs. 3/2007), in quanto la prestazione non rientrava nel novero di quelle «essenziali», per le quali, a tenore della direttiva, era inderogabile il principio di parità di trattamento, come già affermato da questa Corte nell’arresto 15220/2014.
Anteriormente alla legge che aveva ampliato la platea dei destinatari, vi era dunque una legittima deroga al principio di parità di trattamento per i cittadini extracomunitari lungo-soggiornanti.
In ogni caso, il giudice nazionale ove avesse ritenuto la norma nonconforme alla direttiva europea avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale e non già provvedere alla sua disapplicazione;
che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto; che la questione di causa è stata già affrontata da questa Corte nell’arresto dell’8 maggio 2017 nr. 11165, a cui principi, qui condivisi, va assicurata continuità.
Si è ivi ritenuto che la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della I. n. 448 del 1998 per il periodo precedente all’1 luglio 2013 costituirebbe discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali, codificato dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall’art. 13, comma 1, della I. n. 97 del 2013.
Si è evidenziato come la Commissione Europea abbia contestato all’Italia, con la procedura d’infrazione n. 4009/2013, la non conformità di alcune disposizioni vigenti nel nostro ordinamento alla direttiva 2003/109, tra le quali quella relativa all’assegno per il nucleo familiare regolato dalla L. n. 448 del 1998, art. 65.
Il Governo Italiano non sollevava obiezioni ed il Parlamento, come risulta anche dai lavori preparatori, ne prendeva atto, inserendo ia norma di adeguamento nella legge Europea 6.8.2013 n.97 (GU 20.8.2013 entrata in vigore il 4.9.2013) intitolata «disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea».
L’art. 13, in particolare, detta «le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» e richiama la procedura di infrazione 2013/4009.
Tale norma nulla dispone di specifico quanto alla decorrenza del riconoscimento della prestazione ai cittadini extracomunitari lungo- soggiornanti; tale decorrenza deve essere identificata, pertanto, in relazione allo scopo (sottrarre l’Italia alla procedura d’infrazione) ed all’oggetto dell’intervento normativo (il corretto recepimento della direttiva).
Conclusivamente la norma, in base ad un’interpretazione orientata in senso comunitario e costituzionale, deve essere intesa nel senso che il diritto dei lungo – soggiornanti all’assegno decorra fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell’ordinamento interno in attuazione della direttiva.
Dalle previsioni dello stesso articolo 13 relative alle risorse finanziarie della nuova spesa non si può evincere che la legge abbia voluto escludere dal riconoscimento le prestazioni maturate nel periodo precedente all’ 1.7.2013; ad esse la copertura può essere assicurata sia considerando il comma 3, relativo al meccanismo di adeguamento del finanziamento in caso di scostamenti; sia considerando che in ogni caso la modifica legislativa è volta ad operare all’interno di una norma preesistente (la L. n. 448 del 1998, art. 65) che è già periodicamente finanziata.
Da ultimo aggiungendosi che ogni diversa interpretazione esporrebbe l’Italia alla contestazione di violazione dell’obbligo di corretta trasposizione della direttiva ed imporrebbe al giudice nazionale di assicurare la primazia e l’efficacia diretta del diritto dell’Unione.
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il procedimento può essere deciso con ordinanza in Camera di Consiglio ex art. 375 cod.proc.civ.;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate;
che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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