CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12192 – Il vizio relativo all’incongruità della motivazione, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione