CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17838 – Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall’art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario