CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17855 – Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo, per cui è l’atto impugnato (o il silenzio serbato dall’ufficio sull’istanza del contribuente) ad esprimere la posizione processuale dell’Amministrazione in giudizio. Tale posizione può essere modificata con un idoneo atto di autotutela; sicché, ove l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incombe alla Amministrazione finanziaria