CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20089
Professionista – Avvocato – Avviso di addebito – Versamento dei contributi alla gestione separata
Rilevato che
la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione avanzata da C.G., avvocato iscritta all’Albo professionale ma non ad Inarcassa, nei confronti dell’avviso di addebito avente ad oggetto il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi prodotti nell’anno 2010, di ammontare inferiore alla soglia legale di Euro 5.000,00;
la Corte territoriale ha motivato la statuizione d’inammissibilità dell’appello in ragione dell’assenza di una specifica impugnazione da parte dell’INPS del capo della sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento d’iscrizione d’ufficio della professionista alla gestione separata e, conseguentemente, l’avviso di addebito dei contributi previdenziali relativi al periodo di causa; ha, quindi, ritenuta assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella relativa all’accertamento dell’occasionalità/abitualità dell’attività professionale; la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;
C.G. ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’INPS deduce “Erronea applicazione della normativa sull’iscrizione alla gestione separata – art. 18, comma 12, L.111 del 2011”; denuncia l’erroneità della statuizione d’inammissibilità del gravame; segnatamente, sostiene di avere impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito ritenendo inapplicabile il regime della gestione separata in presenza di una lex specialis in tema di copertura assicurativa degli avvocati; lamenta, inoltre, l’assorbimento della domanda di accertamento della natura abituale dell’attività professionale sostenendo che, pur conseguendo un reddito inferiore a Euro 5.000,00, C.G. sarebbe stata, comunque, tenuta a contribuire alla gestione separata, avendo manifestato l’intento di svolgere abitualmente la libera professione, in quanto iscritta all’albo degli avvocati e in possesso della partita IVA; il motivo merita accoglimento; parte ricorrente ha dedotto, specificamente, di avere contestato l’affermazione in base alla quale il Tribunale aveva basato l’annullamento della pretesa dell’ente, escludendo l’obbligo contributivo in generale e anche per il conseguimento, da parte della professionista, di un reddito inferiore a Euro 5.000,00 (art. 22 l. n. 576 del 1980);
la fondatezza della doglianza dell’INPS, ammissibilmente dedotta in questa sede (pp. 6-7 ric.), comporta che la soluzione della controversia avvenga applicando il consolidato principio di diritto secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS anche gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis di cui alla legge n. 576 del 1980 (art. 22), antecedente l’introduzione dell’automatismo dell’iscrizione – l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (In tal senso cfr. Cass n. 32167 del 2018, seguita da svariate altre);
tanto è stato affermato da questa Corte in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; dichiarata legittima, in via di diritto, l’iscrizione della professionista alla gestione separata, torna attuale la necessità dell’accertamento dell’abitualità/occasionalità dell’attività professionale relativamente al periodo di causa, dichiarato assorbito dalla sentenza gravata in conseguenza dell’erronea statuizione di inammissibilità del gravame; in proposito giova ricordare che questa Corte ha ritenuto che sul piano dell’accertamento di fatto, il giudice del merito non può limitarsi a rilevare il mero automatismo fra il mancato superamento della soglia legale e l’occasionalità della prestazione che esenta dal versamento contributivo: l’elemento reddituale rappresenta, infatti, un mero indizio che, valutato insieme agli altri acquisiti al processo, porta ad escludere, in concreto, la sussistenza dell’abitualità dell’esercizio della professione (cfr., per tutte, Cass. n. 4419 del 2021);
la giurisprudenza di legittimità ha, in sintesi, stabilito:
a) che, qualora il reddito conseguito sia superiore alla soglia di Euro 5.000,00, sussiste l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata del professionista, di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia in caso di esercizio abituale – ancorché non esclusivo – della professione, sia nell’ipotesi di esercizio occasionale (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003);
b) che il requisito dell’abitualità va apprezzato nella dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto;
c) che l’abitualità deve essere accertata in punto di fatto dal giudice del merito, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività;
d) che al fine di escludere in concreto la sussistenza del requisito dell’abitualità della professione, la percezione di un reddito annuo d’importo inferiore alla soglia legale di Euro 5.000,00 può rilevare soltanto quale indizio da ponderare adeguatamente insieme a tutti gli altri acquisiti al processo (Cass. n. 4419 del 2021 e successive);
in definitiva, la sentenza impugnata va cassata, atteso che la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del gravame ritenendo erroneamente non ,contestata dall’Inps la statuizione del primo giudice in merito all’inapplicabilità della disciplina attinente alla gestione separata nei confronti dell’odierna controricorrente;
una volta riaffermato, in via di principio, l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata della professionista, iscritta all’Albo speciale ma non anche ad Inarcassa, il giudice del rinvio sarà tenuto a pronunciarsi anche sulla domanda – rimasta assorbita – concernente l’occasionalità/abitualità dell’attività professionale in presenza di un reddito inferiore a Euro 5.000,00, mantenendo l’accertamento di fatto aderente ai canoni indicati dalla giurisprudenza di legittimità così come sopra richiamati;
in definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 - In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2022, n. 27758 - Sorge l'obbligo all'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834 - L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 181 depositata il 4 gennaio 2023 - L'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23530 - L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2021, n. 26603 - L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…