CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20185
Esposizione ad amianto – Rivalutazione contributiva ex art. 13, l. n. 257/1992 – lmproponibilità dell’azione per mancata presentazione di una previa domanda amministrativa – Termine di decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970 – Decorrenza
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’appello di M.C. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell’appellante alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992, per il periodo dall’8.5.1973 al 31.12.1992.
2. La Corte di merito ha rilevato che il C., in pensione dall’1.7.2008, aveva presentato una prima domanda amministrativa il 2.7.2008 ed una seconda domanda il 18.3.2015; che con sentenza n. 1699/15 pronunciata in separato procedimento (instaurato nel 2007) il Tribunale aveva dichiarato l’improponibilità dell’azione per mancata presentazione di una previa domanda amministrativa; ha ritenuto che, in forza di questo giudicato, non potesse tenersi conto, ai fini della decadenza ex art. 47 dpr 639/70, della domanda amministrativa del 2008.; che, anche a prescindere dal giudicato, non potesse farsi decorrere il termine di decadenza dalla domanda amministrativa del 2008, poiché all’epoca di presentazione della stessa il C. aveva già avviato un procedimento giudiziario con l’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva, così dimostrando il suo interesse a coltivare la pretesa; che la sola domanda amministrativa da considerare era quella del 2015 e, rispetto ad essa, la domanda giudiziale era stata tempestiva (ricorso depositato il 19.7.2016) e nessuna decadenza si era verificata.
3. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
M.C. non ha svolto difese.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
6. L’Inps ha rilevato che la sentenza del Tribunale n. 1699/15 aveva dichiarato improponibile l’azione per la mancanza di una “previa” domanda amministrativa, cioè presentata prima del ricorso giudiziale depositato il 2.7.2007; che tale pronuncia n. 1699/15 non potesse condurre a far ritenere insussistente la domanda amministrativa presentata nel 2008 (la sentenza oggi impugnata dà atto che nel fascicolo di parte è prodotta la prima domanda amministrativa del 2.7.08).
7. Il motivo di ricorso è fondato.
8. Il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 deve essere computato a decorrere dalla prima domanda amministrativa, pacificamente presentata il 2.7.2008, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1699/2015, che ha dichiarato improponibile il ricorso in giudizio del 2.7.2007, per la mancata presentazione di una “previa” domanda amministrativa.
9. Il fatto che la domanda amministrativa sia stata presentata nel corso del giudizio definito con la citata sentenza n. 1699/2015 non impedisce, come correttamente osservato dall’Inps, che detta domanda segni comunque l’avvio del procedimento amministrativo e determini, quindi, il decorso del termine triennale di decadenza.
10. Rispetto alla domanda amministrativa del 2008, il ricorso in giudizio depositato il 19.7.2016 non ha impedito il maturare della decadenza di cui all’art. 47 cit.
11. Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26533 - In tema di licenziamenti è imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ed è esclusa l'operatività di detta decadenza in caso di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 796 depositata il 9 gennaio 2024 - In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31337 - E' escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29362 - Il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 luglio 2020, n. 14087 - La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…