CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19692
Tributi – IVA – Tariffa di igiene ambientale – Natura di tributo fino all’adozione del regolamento comunale
Considerato che
la V. s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del comune di Venezia, proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace che l’aveva condannata a restituire a S. B. A. gli importi corrisposti a titolo d’IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e come tale non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta;
per quanto qui ancora rileva, il giudice di secondo grado dichiarava inammissibile il gravame ex art. 348 bis, cod. proc. civ., confermando le ragioni esposte in prime cure secondo cui la detrazione dell’IVA non dovuta non faceva venir meno il diritto al rimborso in quanto fondato sull’oggettivo indebito;
avverso la decisione di primo grado ricorre per cassazione la V. s.p.a. formulando un motivo, avversato da controricorso;
parte ricorrente ha depositato memoria;
Ritenuto che
con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, cod. civ., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, poiché il tribunale avrebbe erroneamente escluso che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall’amministrazione fiscale, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l’effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;
Rilevato che
il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);
in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass., 17/02/2019, n. 4874);
stante quanto sopra, non rileva che l’amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:
a) il pagamento indebito dev’essere come visto “neutralizzato” in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta in questione;
b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a seguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;
l’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822), come non più in discussione neppure tra le parti dell’odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata;
in memoria la ricorrente osserva, in particolare, che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;
l’osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l’erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicché non vi è all’evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria;
per il resto, la pur articolata memoria non apporta ragioni tali da discostarsi dal richiamato e costante orientamento di questa Corte; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 900,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2019, n. 20175 - L'IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 giugno 2019, n. 15815 - TIA - In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 aprile 2019, n. 11330 - In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18058 - L'IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo ed in tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi ove…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19112 del 14 giugno 2022 - In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 26 novembre 2020, n. C-787/18 - La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell’articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…