CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15593 – In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale e consenta al contribuente l’esercizio dei suoi diritti