CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15640 – La concessione degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, richiamato dall’art. 44, comma 1, della l. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, sicché il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale