CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2021, n. 21053
Tributi – IVA – Accertamento induttivo basato su presunzioni semplici – Complessiva inattendibilità della contabilità – Legittimità
Fatti di causa
1. La vicenda contenziosa trae origine da un avviso di accertamento emesso in relazione ad IVA per l’anno 2006 per la quale è stata disconosciuta la detrazione in base alle fatture di acquisto a causa dell’irregolarità della contabilità risultata compilata a posteriori.
Il ricorso avverso l’accertamento è stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ha ritenuto provata l’irregolarità della contabilità rilevando anche la mancanza della dichiarazione annuale per gli anni 2003, 2004 e 2005.
La CTR ha riformato la sentenza di primo grado evidenziando che la dichiarazione IVA per l’anno 2006 non poteva considerarsi omessa per essere stata presentata il 28.9.2011 (come sostenuto dall’Agenzia) trattandosi di profilo che non era stato contestato nel processo verbale di constatazione e nell’avviso di accertamento.
Piuttosto, nel primo dei due atti, era stato riportato che per il 2006 la dichiarazione risultava essere stata presentata, mentre nel secondo era stato fatto esplicito riferimento alla “dichiarazione annuale IVA”.
La contabilità non era risultata, inoltre, irregolare poiché l’infedeltà delle scritture contabili era stata contestata con riferimento agli anni dal 2003 al 2005, non anche per il 2006 per il quale i termini di redazione del bilancio scadevano nel primo semestre del 2007.
Poiché dal processo verbale di contestazione risultava che la contabilità per il 2006 era stata redatta nel periodo “gennaio/giugno 2007” la stessa non poteva considerarsi tardiva.
Da ciò la CTR ha fatto discendere la detraibilità dell’IVA e l’infondatezza della pretesa tributaria.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi dì censura.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo è stato dedotto omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ..
Il fatto storico non valutato sarebbe costituito dalle risultanze dell’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza secondo cui la contribuente non ha tenuto una regolare contabilità secondo le prescrizioni delle norme tributarie con conseguente complessiva inaffidabilità della stessa.
Ciò era stato dedotto sia nelle controdeduzioni in primo grado che in sede di appello ma la circostanza non è stata adeguatamente presa in esame dalla CTR con conseguente violazione della regola processuale indicata.
2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione per violazione degli artt. 36, comma 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, 134, comma 2, n. 4, cod. proc. cìv. e 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che dell’art. 111, comma 6, Cost..
In realtà il dato della tardività della dichiarazione per l’anno 2006 costituiva solo una delle ragioni poste a fondamento della indeducibilità dell’IVA avendo messo in rilievo il processo verbale di contestazione anche l’infedeltà della dichiarazione, oltre alla sua tardività.
3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972.
La contabilità, nel caso di specie, non è stata tenuta in maniera regolare e secondo le prescrizioni tributarie; ciò ha reso giustificata la mancata detrazione dell’IVA.
L’Ufficio ha operato secondo il meccanismo delle presunzioni semplici alla luce della complessiva inattendibilità della contabilità esibita, tra l’altro, dal liquidatore pro tempore solo dopo un provvedimento giurisdizionale.
4. I motivi di ricorso possono esse esaminati congiuntamente e sono fondati.
Plurimi sono gli elementi che hanno portato l’Ufficio a contestare la contabilità della contribuente e ad operare l’accertamento nei suoi confronti mediante il metodo induttivo.
Pur essendo pacifico che la violazione per la quale è causa riguardi il solo anno 2006, gli elementi valorizzati sono stati la mancanza di dichiarazione per il periodo 2003 – 2005, la tardività della presentazione della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2006, la mancata spontanea consegna della contabilità da parte del liquidatore e l’inattendibilità complessiva della stessa contabilità.
In particolare, secondo quanto trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, non vi è solo un problema di tardività della dichiarazione per l’anno di interesse (unico profilo sul quale si è concentrata la motivazione della sentenza della CTR) ma, sin dal processo verbale di constatazione, è stata contestata l’assenza della documentazione a supporto della dichiarazione (tardiva), l’impossibilità di quantificare alcune voci di bilancio che, quindi, sono state inserite in base a valori presunti e, quindi, non veritieri.
Si tratta di elementi fattuali completamente trascurati nella sentenza che ha compiuto un’analisi parziale degli elementi posti a fondamento della pretesa dell’Ufficio.
Non sono spiegati, al di là della tardività, da quali altri elementi possa desumersi l’attendibilità complessiva della dichiarazione fiscale. Infatti, sul tema della complessiva inattendibilità della dichiarazione per le descritte carenze, la CTR ha omesso di confrontarsi . Ciò ha determinato anche un evidente vizio motivazionale della sentenza di merito che ha erroneamente considerato quello della tardività della dichiarazione come l’unico elemento sul quale soffermarsi trascurando completamente ogni motivazione sugli altri fattì esposti in precedenza.
Tale carenza di esame ha comportano, inevitabilmente, un deficit motivazionale sull’intero fatto controverso essendosi concentrata, invece, su una sola parte della contestazione.
Inoltre, ha determinato una errata applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 che consente il ricalcolo delle operazioni imponibili attraverso il sistema delle presunzioni.
E’ pacifico, infatti, che, a fronte della contabilità complessivamente inattendibile l’Amministrazione possa procedere al ricalcolo dell’imponibile attraverso il ricorso a presunzioni disconoscendo la detrazione dell’IVA e spettando al contribuente l’onere della prova della effettività delle operazioni indicate nella contabilità irregolare.
5. Da quanto esposto discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12848 - Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una gestione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5396 depositata il 29 febbraio 2024 - In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e non è suscettibile, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34215 - Qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, riguardo all'antieconomicità del comportamento del…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20395 depositata il 14 luglio 2023 - In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione, ha soltanto l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17495 - Qualora l'Amministrazione finanziari contesti con presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 24396 depositata il 5 agosto 2022 - In tema di accertamenti fondati su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…