CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12613
Tributi – Redditometro – Prova della disponibilità di una provvista idonea a sostenere le spese – Valutazione del giudice – Prova dell’utilizzo degli ulteriori redditi per coprire le spese contestate – Esclusione
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che E.D.P. e C.F. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008;
Considerato
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, i contribuenti invocano violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 2°, nn. 2 e 4 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata sarebbe risultata priva di una serie di elementi, fra cui la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ed avrebbe avuto una motivazione apparente; che, col secondo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38 commi 4° e ss. DPR n. 600/1973, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, diversamente dalle conclusioni della CTR, sarebbe stata sufficiente, quale prova contraria al c.d. redditometro, dimostrare la disponibilità di una provvista idonea a sostenere le spese;
che, mediante l’ultimo, il D.P. e la F. assumono l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., costituiti dalla superficie dell’immobile posseduto in comproprietà fra i coniugi e dalle disponibilità finanziarie di entità e durata documentate; che l’intimata si è costituita con controricorso; che il primo motivo è infondato;
che, infatti, la sentenza impugnata assolve i requisiti minimi – sotto il profilo narrativo e motivazionale – per rendere comprensibile lo svolgimento dei fatti e le ragioni poste a base della decisione assunta; che il secondo motivo è fondato;
che questa Corte (Sez. 6-5, n. 1455 del 26/01/2016) ha ritenuto che “nessun’altra prova debba dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi”; che, d’altronde, questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;
che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati;
che, nella specie tale prova non risulta congruamente valutata dai giudici di appello;
che il terzo motivo, consequenziale al secondo, resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.