CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12615
Tributi – Accertamento – IVA – Frode carosello – Operazioni irregolari – Violazioni
Rilevato che
Con sentenza in data 4 ottobre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla A. 07 srl avverso la sentenza n. 233/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010. La CTR osservava in particolare che l’Ente impositore non aveva assolto al proprio specifico onere probatorio inerente la consapevolezza/conoscibilità da parte della società contribuente della frode IVA dell’emittente la fattura contestata come “soggettivamente inesistente” sulla quale si basava l’atto impositivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha erroneamente applicato la regola di giudizio dell’onere della prova, attribuendoglielo rispetto ad una circostanza (conoscenza/conoscibilità della inesistenza soggettiva della fattura ricevuta dalla società contribuente ed oggetto della lite) che invece doveva essere controprovata dalla controparte.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va ribadito che:
–«In tema d’I.V.A., l’Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l’I.V.A, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti» (Sez. 5, Sentenza n. 17818 del 09/09/2016, Rv. 640767 – 01).
-più specificamente, «In tema di IVA, in virtù degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell’inserimento dell’operazione in un fenomeno criminoso, volto all’evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l’impiego della specifica diligenza professionale richiesta all’operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, mentre non occorre anche il conseguimento di un effettivo vantaggio» (Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/06/2014, Rv. 631554 — 01; ma vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 13/03/2013, Rv. 626045 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 658 del 15/01/2014, Rv. 629494 — 01; Sez. U, Sentenza n. 21105 del 12/09/2017, Rv. 645308 – 01).
La CTR lombarda non ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
Infatti il giudice tributario di appello ha sostanzialmente “liquidato” la questione, essenziale, dell’assolvimento dell’onere gravante sulla società contribuente di provare la sua completa buona fede soggettiva ossia la non conoscenza/non conoscibilità della frode fiscale attuata mediante l’emissione della fattura de qua, affermando che a tal fine era sufficiente la constatazione della corrispondenza del prezzo fatturato a quello corrente di mercato e ciò a fronte della sostanzialmente incontestata natura di “cartiera” della società emittente.
La valutazione giuridica del caso di specie da parte della CTR deve/pertanto considerarsi quale applicazione non corretta (falsa) delle disposizioni legislative, -relative sia all’IVA sia alla codificazione del principio dell’onere della prova ed alla relativa attribuzione- evocate con le censure, sì come concretizzate nei citati arresti giurisprudenziali.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai dedotti motivi, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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