CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13759
Tributi – Accise – Pagamento mediante bonifico bancario – Ordine di pagamento antecedente alla scadenza – Esecuzione successiva da parte della banca – Valuta antecedente alla scadenza – Validità del versamento
Rilevato che
1. H. Comm s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per gli anni 2004 e 2005 (con i quali le erano state irrogate le sanzioni per il tardivo versamento delle accise, da effettuarsi entro la fine di ciascun mese. La ricorrente aveva effettuato i pagamenti tramite bonifico bancario con ordini antecedenti la data di fine mese, ma le somme erano state accreditate dall’istituto bancario con ritardo benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto. La commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso applicando il cumulo giuridico delle sanzioni. Proponevano appello la Regione Toscana ed appello incidentale la contribuente. La commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale, ritenendo che i pagamenti fossero tempestivi poiché la contribuente aveva dato ordine di pagamento alla banca entro i termini previsti e la banca aveva effettuato l’accredito in un momento successivo ma con valuta antecedente la data di scadenza.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Regione Toscana, affidato a due motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR ha errato nel ritenere che, seppure il pagamento era materialmente avvenuto in data successiva alla scadenza tributaria, esso doveva considerarsi tempestivo per il fatto che era stato effettuato con valuta in data antecedente la scadenza.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR confermato la sentenza di primo grado sul punto del cumulo giuridico delle sanzioni benché non ne ricorressero i presupposti.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha accertato, con giudizio in fatto che non è stato oggetto di contestazione sotto il profilo motivazionale, che H. Comm s.r.l. aveva dato ordine di pagamento delle rate mensili alla propria banca prima dei termini previsti dall’art. 13 del d. Igs 471/97 e che la banca ha effettuato l’operazione di accredito delle somme a favore della Regione Toscana dopo la scadenza dei predetti termini ma con valuta anteriore.
Ora, si deve considerare che il bonifico bancario è un modo di pagamento previsto per il pagamento delle accise per cui è causa, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento a favore della Regione Toscana, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto. Basti considerare che, in materia di versamento delle imposte dirette, l’art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall’art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160, prevede che l’azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all’intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l’obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca. Il medesimo presupposto deve, dunque, ritenersi sussistente anche in materia del pagamento delle accise, ove peraltro non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell’accredito dei pagamenti effettuati.
4. Il secondo motivo rimane assorbito.
5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Regione Toscana a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 1.700,00, oltre accessori di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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