CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13911
Tributi – Accertamento – Cessioni immobiliari – Determinazione di maggior valore – Valutazione del giudice, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
Fatti di causa
Rilevato
che l’Ufficio rettificava in aumento i ricavi di sei vendite immobiliari effettuate dalla contribuente nel 2005, accertando maggiori ricavi e conseguentemente maggior reddito d’impresa ai fini IRAP;
che la CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il quantum della rettifica;
che la CTR accoglieva il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo che l’art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, che ha abrogato l’art. 15 del D.L. n. 41 del 1995 (che precludeva la rettifica quando il prezzo indicato nel rogito non era inferiore al valore catastale) ha valore retroattivo e quindi fosse applicabile anche al caso di specie.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente non si costituiva.
Ragioni della decisione
Considerato che
con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, nonché dell’art. 15 del D.L. n. 41 del 1995 convertito in legge n. 85 del 1995 e art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la CTR ha annullato l’avviso ritenendo che l’Ufficio non poteva accertare il maggior valore in virtù dell’art. 15, comma 2, del D.L. n. 41 del 1995, che preclude l’accertamento nel caso in cui il prezzo dichiarato delle unità immobiliari non sia inferiore al valore catastale: nella fattispecie invece l’Ufficio, pur trattandosi di unità immobiliari vendute nel 2005, avrebbe correttamente applicato lo ius superveniens di cui all’art. 35, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006 (che aveva abrogato il citato art. 15), che, al contrario, consente di accertare il maggior corrispettivo in base al valore nominale degli immobili e, quindi, anche in base ai valori OMI e che è applicabile al caso di specie;
considerato che, a seguito della sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009 che, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, è stato ripristinato il precedente quadro normativo, sicché è rimesso alla valutazione del giudice l’accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, in ordine all’eventuale maggior valore di detti beni (Cass. 11 maggio 2018, n. 11439; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26487);
ritenuto dunque che non è conforme ai suddetti principi la sentenza impugnata laddove ha escluso la natura procedimentale dell’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006;
ritenuto dunque che il motivo di ricorso è fondato e pertanto il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia.
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