CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2018, n. 7233
Tributi – Avviso di accertamento – Sottoscrizione da parte di funzionario delegato senza qualifica di dirigente – Nullità dell’atto – Esclusione
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR della Campania che, in accoglimento dell’appello proposto dalla società A. spa, ha annullato l’avviso di accertamento relativo ad IRES e altri tributi per l’anno 2009.
La società intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, rappresentando che la CTR avrebbe rilevato d’ufficio, senza che il contribuente avesse prospettato la relativa questione, né in primo grado né in appello, la nullità dell’atto di accertamento in quanto sottoscritto da dirigente nominato dall’Agenzia delle Entrate senza concorso, in spregio ai principi espressi da Cass. n. 18448/2015.
L’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso proposta in via preliminare dalla società intimata è fondata. Ed invero, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente la parte contribuente aveva proposto in grado di appello l’eccezione relativa alla nullità dell’atto per effetto della sottoscrizione di un impiegato privo di poteri, tanto che la CTR ha esaminato la stessa, ritenendola fondata. Ne consegue che la ricorrente non ha prospettato l’error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di appello nell’esaminare l’eccezione anzidetta in quanto prospettata per la prima volta in fase di gravame, invece contestando un vizio di ultrapetizione che si scontra con quanto affermato dal giudice di appello.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 42 dPR n.600/1973, lamentando che la CTR aveva erroneamente ritenuto la nullità dell’atto sul presupposto che lo stesso dovesse recare, a pena di nullità, la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato.
Tale censura è fondata, alla stregua dei principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 22800 e 22810 del 2015, alla stregua dei quali in tema d’imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento, a norma dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall’art. 17 del c.c.n.l. comparto “agenzie fiscali” per il quadriennio 2002-2005, applicabile “ratione temporis”, da un funzionario di terza area, senza che sia richiesta la qualifica di dirigente.
Le superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente in memoria, dimostrano la correttezza della pronunzia impugnata.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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