CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8199
Tributi – Accertamento induttivo – Reddito d’impresa – Contabilità inattendibile – Unico dato presuntivo grave e preciso – Irregolarità delle fatture con partita IVA di altre ditte in attività – Legittimità
Rilevato che
1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte della G. Srl, dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Benevento, all’esito di una verifica fiscale ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA, per l’annualità 2005, maggiori ricavi non dichiarati per euro 11.474,88, e costi indeducibili per euro 141.343,75;
2. la società impugnò l’atto impositivo davanti alla CTP di Benevento che, con sentenza n. 76/2010, in parziale accoglimento del ricorso, confermò i maggiori ricavi, nella misura di euro 11.474,88, e ridusse a euro 4.975,00 i costi indeducibili;
3. l’Agenzia delle Entrate ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado e la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il gravame;
il giudice d’appello, in particolare, ha ritenuto legittima la rettifica del reddito imponibile, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40, del d.P.R. n. 600/1973, a causa dell’incoerenza dell’indice di ricarico e dell’incongruità dei ricavi dichiarati, per la mancata emissione di uno scontrino fiscale (di euro 250,00) e per la contabilizzazione (quali “costi da recuperare ai fini IRPEG, IRAP, IVA”) di fatture con partita IVA della ditta individuale Del V. R., ossia di un altro imprenditore in attività, con la conseguente indeducibilità, da parte della contribuente – che non aveva documentato l’eventuale sussistenza di errori formali -, del relativo costo, per l’irregolarità della fattura, ai sensi dell’art. 19, del d.P.R. n. 633/72;
4. la società ricorre, per cinque motivi, per la cassazione di questa sentenza; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo del ricorso, denunciando «Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione, 116 e 132 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza della CTR per “difetto assoluto di motivazione”, a causa dell’impossibilità di individuare I’iter logico della decisione; aggiunge che, comunque, il giudice d’appello non avrebbe valutato adeguatamente le prove fornite dalle parti, con ciò incorrendo nella falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.;
1.1. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
per un verso (infondatezza), il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza, quale lacuna dell’apparato argomentativo omogenea al dedotto “difetto assoluto di motivazione”, ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7/04/2017, n. 9105);
nella presente controversia tributaria, non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione in quanto la CTR ha esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a condividere il recupero fiscale contenuto nell’avviso, derivante da ricavi non dichiarati e costi indeducibili;
per altro verso (inammissibilità), con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è il caso di richiamare il condivisibile indirizzo della Corte, per il quale: «In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.» (Cass. 19/06/2014, 13960);
nel caso in esame, come si evince dal testo del “motivo”, pur in assenza di un espresso riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è indubitabile che la ricorrente abbia prospettato la censura come una “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ossia dell’art. 116 cod. proc. civ., laddove, invece, l’addebito rivolto alla CTR d’erronea valutazione del materiale probatorio avrebbe dovuto essere prospettata come vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
2. con il secondo motivo, denunciando «Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.», la ricorrente censura la CTR che avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’atto d’appello dell’Ufficio, che si era limitato a insistere sulla legittimità dell’accertamento, senza formulare specifici motivi di gravame;
2.1. il motivo è inammissibile;
la censura in esso contenuta, infatti, difetta d’autosufficienza poiché l’omessa trascrizione, nel corpo del ricorso per cassazione, dell’atto d’appello dell’Agenzia e delle controdeduzioni formulate dalla società nel giudizio d’appello, preclude a questa Corte la possibilità di valutare se la questione sottoposta sia “nuova” e di verificare l’eventuale fondatezza del rilievo critico (Cass. 30/11/2018, n. 31062; 20/08/2015, n. 17049);
3. con il terzo motivo, denunciando «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/73.», la ricorrente censura la CTR che, nell’affermare che l’irregolarità delle fatture con partita IVA di altre ditte in attività e la conseguente indeducibilità dei relativi costi erano elementi che giustificavano la rettifica dei redditi imponibili, ai sensi del detto art. 39, avrebbe trascurato che l’avviso di accertamento poggiava solo su un’unica presunzione semplice e non su una pluralità di presunzioni, gravi precise e concordanti, come richiesto dalla stessa norma;
evidenzia che, in presenza di un’unica presunzione, l’accertamento è senz’altro un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, cui l’Agenzia ha indebitamente fatto ricorso, in assenza di scritture contabili complessivamente inattendibili;
3.1. il motivo è infondato;
preliminarmente, si rileva che, al contrario di quanto assume la ricorrente, gli elementi posti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente più di uno – benché gli artt. 2727 e seguenti, cod. civ., 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, rechino la parola “presunzioni” al plurale -, in quanto il convincimento del giudice può poggiarsi anche su un solo dato (presuntivo), purché grave e preciso (Cass. 13/06/2005, n. 12671; 29/09/2005, 19077);
superato l’asserito, ma (per quanto appena precisato) insussistente, vizio di violazione di legge -, anche per il resto, la censura della contribuente va disattesa, nella misura in cui essa investe soltanto l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’efficacia probatoria degli elementi indicati dall’Ufficio nell’atto impositivo, consistenti nell’incongruenza dei ricavi apparenti rispetto allo studio di settore di riferimento e nell’indeducibilità di costi risultati da fatture irregolari perché intestate ad altra ditta tuttora attiva;
4. con il quarto motivo, denunciando «Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972.», la ricorrente censura la CTR per avere ritenuto erroneamente applicabile tale norma posto che, nella specie, non vi era stata un’indebita detrazione d’imposta in relazione ad un’operazione non effettuata dalla contribuente, che, invece, aveva legittimamente detratto l’IVA sugli esborsi effettivamente sostenuti, mentre l’irregolarità delle fatture (come appurato dalla CTP) era frutto di un mero errore formale;
5. con il quinto motivo, denunciando «Violazione dell’art. 32 e 41 d.P.R. 600/73 e degli artt. 51, 54, 55 d.P.R. 633/72 in ordine alla corretta applicazione dell’accertamento induttivo.», la ricorrente censura l’errore di diritto che la CTR avrebbe commesso nel non riconoscere che l’accertamento induttivo del reddito e del volume d’affari era stato effettuato astrattamente, senza tenere nel dovuto conto la documentazione prodotta dall’interessata, dalla quale risultava che «la pretesa impositiva si fondava su un semplice errore materiale, infatti le detrazioni effettuate erano pienamente legittime perché tutte riferite ad esborsi effettivamente sostenuti dallo stesso.»;
5.1. il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perché pongono un’identica questione, sono inammissibili;
la ricorrente, in realtà, si duole dell’erronea decisione della CTR che avrebbe avallato contra legem l’indeducibilità dei costi documentati dalle fatture (passive) in quanto intestate a terzi, in assenza della dimostrazione dell’esistenza di eventuali errori solo formali di compilazione del documento contabile;
un simile rilievo critico, però, supera il limite del vizio della violazione di legge ed è diretto, in modo non consentito, a sollecitare, da parte della Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), ad un apprezzamento in fatto già insindacabilmente compiuto nel giudizio di merito;
6. ne consegue il rigetto del ricorso;
7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
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