CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2021, n. 8000
Tributi – Accertamento bancario – Geometra – Versamenti su conti correnti intestati al coniuge – Presunzione di ricavi non dichiarati – Elementi indiziari – Delega ad operare sul conto. – Contenzioso tributario – Appello – Sentenza – Omessa pronuncia su un motivo – Nullità
Rilevato che
– R.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 4 luglio 2013, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui è stata determinato il reddito, derivante dall’esercizio della professione di geometra, per l’anno 2005 e recuperate l’I.R.PE.F., l’I.V.A. e l’I.R.A.P. non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio aveva contestato l’erronea quantificazione, per difetto, del valore di un’operazione indicata nella relativa fattura, nonché l’omessa contabilizzazione di compensi per euro 127.000,00, desunti da versamenti su conti correnti intestati al coniuge, ma nella disponibilità e gestione del contribuente;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto corretta la pretesa erariale, avuto riguardo alla mancata giustificazione dei versamenti rilevati;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’omessa pronuncia sul motivo del ricorso relativo all’assoggettamento a tassazione del maggior importo, pari ad euro 9.003,30, rispetto a quello indicato nella fattura contestata (n. 8/2005), non contabilizzato dal contribuente in quanto asseritamente relative ad anticipazioni da parte di un cliente;
– il motivo è fondato;
– la Commissione regionale, pur dando atto nella narrativa della decisione della proposizione da parte dell’appellante del motivo di appello concernente l’omessa pronuncia sul motivo di ricorso introduttivo relativo all’assoggettamento a tassazione di somme relative all’operazione descritta nella fattura n. 8/2005, ha omesso di pronunciarsi al riguardo, concentrando il suo esame esclusivamente sul motivo di appello relativo al recupero avente ad oggetto l’omessa contabilizzazione di ricavi desunti da versamenti su conti correnti bancari e, in particolare, la violazione dell’obbligo del contraddittorio in ordine all’accertamento operato sul punto;
– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo del contraddittorio e dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la sentenza di appello ritenuto che i versamenti effettuati sui conti correnti accesi presso la Banca Popolare di Ravenna costituissero ricavi non dichiarati, benché nessun contraddittorio fosse stato svolto in proposito;
– con il medesimo motivo si duole, altresì, della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tali versamenti costituissero ricavi di esso contribuente, benché effettuati su conti correnti intestati a terzi e in assenza della prova della interposizione fittizia;
– quanto al primo profilo, il motivo è inammissibile in quanto muove dal presupposto del mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale in ordine alla giustificazione dei versamenti rilevati;
– sulla sussistenza di tale presupposto – contestato dalla controricorrente – non è, tuttavia, intervenuto alcun accertamento da parte della Commissione regionale;
– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– in ogni caso, la censura si presenterebbe infondata atteso che, in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile, mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti (cfr. Cass., ord., 20 dicembre 2019, n. 34209; Cass. 26 aprile 2017, n. 10249);
– in ordine al secondo profilo, la doglianza è infondata;
– infatti, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici;
– nel caso in esame, la Commissione regionale ha desunto la riferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge dal fatto che lo stesso operava su tali conti con regolarità, «in qualità di delegato»;
– un siffatto indizio si presenta idoneo a fondare il ragionamento presuntivo adoperato dal giudice di appello e, per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
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