CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2021, n. 8040

Tributi – Cartella di pagamento – Irregolare notifica dell’atto prodromico – Nullità della cartella

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per maggior valore di un immobile acquistato dalla contribuente in Comune di Pomezia.

L’avviso era notificato al contribuente risultato irreperibile secondo le modalità di cui all’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e diventava esecutivo per mancata impugnazione con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute e alla successiva notifica della cartella che veniva impugnata dal contribuente;

2. Il giudice tributario adito accoglieva il ricorso ritenendo non documentata dall’Ufficio la regolarità della notifica dell’atto prodromico alla cartella. La decisione era sostanzialmente confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste il contribuente con controricorso;

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ. evidenziando la validità della notifica secondo le modalità di cui all’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto nel caso di specie si trattava di notificare un atto a un destinatario in stato di irreperibilità assoluta.

4. Il ricorso non è fondato. Non risulta che l’ufficiale notificante abbia eseguito le ricerche richieste per pervenire ad una dichiarazione di irreperibilità assoluta essendosi limitato a constatare l’assenza del nome del contribuente sul citofono e alla meccanografica conferma della residenza anagrafica nel luogo della “tentata” notifica. La notificazione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. civ. per il caso di irreperibilità temporanea.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto, con vittoria di spese della parte resistente che si liquidano in euro 2.295,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.295,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.